Le recenti vicende di cronaca che hanno messo in luce modalità patologiche di funzionamento del governo autonomo della magistratura rischiano di met- tere a repentaglio il prestigio stesso dell’ordine giudiziario e la posizione di indipendenza che la Costituzione gli assegna. A essere messo in discussione è lo stesso valore dell’associazionismo giudiziario, semplicisticamente degrada- to a “correntismo”. Il pluralismo associativo nella magistratura è l’effetto di una trasformazione nella struttura dei rapporti interni dell’ordine giudiziario non solo consentita ma addirittura presupposta dalla Costituzione. La co- stituzionalizzazione del pluralismo sociale comporta una modifica nel modo di essere della giurisdizione, cui non si attagliano più le caratteristiche strut- turali che impregnavano il modello burocratico-verticistico accreditato nello Stato autoritario. Il pluralismo della magistratura, inteso come “pluralità dei punti di vista”, è dunque un tratto ineliminabile della sua attività. Ciò non ha nulla a che fare con il correntismo. Quest’ultimo è una malattia degenerativa del pluralismo. Esso ha progressivamente intossicato il pluralismo giudizia- rio nel momento in cui la contrapposizione tra le correnti (e quella interna nelle correnti) ha cominciato ad avere, quale principale terreno di scontro, la mera lotta per il potere e il rapporto con il potere. Alcuni interventi normativi (sull’accesso dei magistrati alle cariche elettive, sugli incarichi extragiudiziari, sull’organizzazione dei lavori del Csm, sull’elezione della componente togata di quest’ultimo) possono contribuire a ricondurre il pluralismo giudiziario alla sua funzione costituzionale. Ma soltanto un radicale e profondo cambio di mentalità, una rinnovata consapevolezza circa il ruolo cui la Costituzione chiama il potere giudiziario, potrà davvero guarire la grave malattia che lo ha colpito. La prima riforma, da questo punto di vista, non potrà che essere una riforma delle teste.

Pluralismo giudiziario e correntismo nell’attuale crisi di identità della magistratura

enrico grosso
2022-01-01

Abstract

Le recenti vicende di cronaca che hanno messo in luce modalità patologiche di funzionamento del governo autonomo della magistratura rischiano di met- tere a repentaglio il prestigio stesso dell’ordine giudiziario e la posizione di indipendenza che la Costituzione gli assegna. A essere messo in discussione è lo stesso valore dell’associazionismo giudiziario, semplicisticamente degrada- to a “correntismo”. Il pluralismo associativo nella magistratura è l’effetto di una trasformazione nella struttura dei rapporti interni dell’ordine giudiziario non solo consentita ma addirittura presupposta dalla Costituzione. La co- stituzionalizzazione del pluralismo sociale comporta una modifica nel modo di essere della giurisdizione, cui non si attagliano più le caratteristiche strut- turali che impregnavano il modello burocratico-verticistico accreditato nello Stato autoritario. Il pluralismo della magistratura, inteso come “pluralità dei punti di vista”, è dunque un tratto ineliminabile della sua attività. Ciò non ha nulla a che fare con il correntismo. Quest’ultimo è una malattia degenerativa del pluralismo. Esso ha progressivamente intossicato il pluralismo giudizia- rio nel momento in cui la contrapposizione tra le correnti (e quella interna nelle correnti) ha cominciato ad avere, quale principale terreno di scontro, la mera lotta per il potere e il rapporto con il potere. Alcuni interventi normativi (sull’accesso dei magistrati alle cariche elettive, sugli incarichi extragiudiziari, sull’organizzazione dei lavori del Csm, sull’elezione della componente togata di quest’ultimo) possono contribuire a ricondurre il pluralismo giudiziario alla sua funzione costituzionale. Ma soltanto un radicale e profondo cambio di mentalità, una rinnovata consapevolezza circa il ruolo cui la Costituzione chiama il potere giudiziario, potrà davvero guarire la grave malattia che lo ha colpito. La prima riforma, da questo punto di vista, non potrà che essere una riforma delle teste.
2022
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enrico grosso
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