I nuovi artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. puntano ad agevolare la definizione anticipata del processo ordinario con un’ordinanza di accoglimento o rigetto fondata sulla “ragione manifesta” di una parte e non idonea al giudicato. Nel contesto dei giudizi di primo grado lo strumento così concepito rappresenta una rilevante novità. Al di là del con-sueto carico di problemi interpretativi che un nuovo istituto pone, in questo caso si nutrono seri dubbi sulle sue pro-spettive d’impiego.

La definizione anticipata del giudizio

turroni davide
2023-01-01

Abstract

I nuovi artt. 183-ter e 183-quater c.p.c. puntano ad agevolare la definizione anticipata del processo ordinario con un’ordinanza di accoglimento o rigetto fondata sulla “ragione manifesta” di una parte e non idonea al giudicato. Nel contesto dei giudizi di primo grado lo strumento così concepito rappresenta una rilevante novità. Al di là del con-sueto carico di problemi interpretativi che un nuovo istituto pone, in questo caso si nutrono seri dubbi sulle sue pro-spettive d’impiego.
2023
2/2023
454
460
cosa giudicata; ordinanza; sentenza; decisioni definitive;
turroni davide
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