CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, 8 febbraio 2020, n. 2935 (sent.) — CRISTIANO Presidente — Meloni - Pazzi - Falabella - Caradonna. Fallimento - Rivendica - Beni fungibili - Ammissibilità - Denaro - Proprietà. (L. Fall. art. 103, Codice civile: artt. 939, 1111, 1770, 1782, 2729). L’azione di rivendica ex art. 103 l. f. è ammissibile anche con riguardo a beni fungibili e al denaro, in particolare in caso di detenzione in funzione di un deposito regolare, ove le modalità di conservazione delle banconote siano tali da mantenere la separazione rispetto al patrimonio del depositario. La natura fungibile del bene non è di ostacolo alla restituzione, che deve avvenire mediante restituzione di cose dello stesso genere, qualità e quantità ed è proprio la mancanza di un qualsiasi tornaconto a ricevere in restituzione proprio l’identico bene di genere consegnato che fa sì che sia sufficiente che la rivendica indichi il genere, la qualità e la consistenza delle cose consegnate. SOMMARIO: 1. Il caso. — 2. Introduzione. — 3. Della proprietà nel deposito di cose fungibili. — 4. Della rivendica ex art. 103 l. fall. di cose fungibili nell’interpretazione giurisprudenziale. — 5. Della comproprietà, della pronuncia oltre la domanda e del ricorso incidentale.

Dell’azione di rivendica ex art. 103 l. fall. avente ad oggetto dei beni fungibili

Silvia Martinelli
2021-01-01

Abstract

CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, 8 febbraio 2020, n. 2935 (sent.) — CRISTIANO Presidente — Meloni - Pazzi - Falabella - Caradonna. Fallimento - Rivendica - Beni fungibili - Ammissibilità - Denaro - Proprietà. (L. Fall. art. 103, Codice civile: artt. 939, 1111, 1770, 1782, 2729). L’azione di rivendica ex art. 103 l. f. è ammissibile anche con riguardo a beni fungibili e al denaro, in particolare in caso di detenzione in funzione di un deposito regolare, ove le modalità di conservazione delle banconote siano tali da mantenere la separazione rispetto al patrimonio del depositario. La natura fungibile del bene non è di ostacolo alla restituzione, che deve avvenire mediante restituzione di cose dello stesso genere, qualità e quantità ed è proprio la mancanza di un qualsiasi tornaconto a ricevere in restituzione proprio l’identico bene di genere consegnato che fa sì che sia sufficiente che la rivendica indichi il genere, la qualità e la consistenza delle cose consegnate. SOMMARIO: 1. Il caso. — 2. Introduzione. — 3. Della proprietà nel deposito di cose fungibili. — 4. Della rivendica ex art. 103 l. fall. di cose fungibili nell’interpretazione giurisprudenziale. — 5. Della comproprietà, della pronuncia oltre la domanda e del ricorso incidentale.
2021
6
1207
1219
Rivendica, fallimento, beni fungibili, deposito
Silvia Martinelli
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