Nota a Tribunale Trieste Ord., 27 novembre 2020. L’ordinanza del Tribunale di Trieste esclude la tutela cautelare per la riattivazionedi un account Facebook di un’associazione, dopo che le pagine erano stateoscurate e gli account sospesi a seguito della pubblicazione di alcuni contenuti,qualificati da Facebook come “Attività terroristica; odio organizzato; omicidio dimassa o seriale; traffico di esseri umani; violenza organizzata o attività criminale”e ritenuti dal giudice inscindibilmente connessi, per contesto temporale eideologico, al regime fascista. Pur condivisibile nel merito, a maggior ragione allaluce degli obblighi di intervento imposti alle piattaforme con riguardo ai contenutiqualificabili come “hate speech”, la motivazione giunge ad escludere in modogenerale ed astratto il potere del giudice di tutelare in forma specifica la ricorrentee, quindi, di riattivare l’account, senza considerare in particolare il nuovo Reg. EUn. 1150/2019. Sommario: L’ordinanza del Tribunale di Trieste. - Diritti costituzionalmente protetti,moderazione dei contenuti, contratto e autonomia privata - La sospensione ocessazione del servizio della piattaforma quale recesso e l’apparato rimediale - Il Regolamento europeo n. 1150/2019 e sua applicabilità - Conclusioni
La chiusura dell’account Facebook di un’associazione: quale tutela?
silvia martinelli
2021-01-01
Abstract
Nota a Tribunale Trieste Ord., 27 novembre 2020. L’ordinanza del Tribunale di Trieste esclude la tutela cautelare per la riattivazionedi un account Facebook di un’associazione, dopo che le pagine erano stateoscurate e gli account sospesi a seguito della pubblicazione di alcuni contenuti,qualificati da Facebook come “Attività terroristica; odio organizzato; omicidio dimassa o seriale; traffico di esseri umani; violenza organizzata o attività criminale”e ritenuti dal giudice inscindibilmente connessi, per contesto temporale eideologico, al regime fascista. Pur condivisibile nel merito, a maggior ragione allaluce degli obblighi di intervento imposti alle piattaforme con riguardo ai contenutiqualificabili come “hate speech”, la motivazione giunge ad escludere in modogenerale ed astratto il potere del giudice di tutelare in forma specifica la ricorrentee, quindi, di riattivare l’account, senza considerare in particolare il nuovo Reg. EUn. 1150/2019. Sommario: L’ordinanza del Tribunale di Trieste. - Diritti costituzionalmente protetti,moderazione dei contenuti, contratto e autonomia privata - La sospensione ocessazione del servizio della piattaforma quale recesso e l’apparato rimediale - Il Regolamento europeo n. 1150/2019 e sua applicabilità - ConclusioniFile | Dimensione | Formato | |
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2021 La chiusura dell'account Facebook di un'associazione quale tutela giur it 10 2021.pdf
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