In questo contributo l'Autore osserva come la pronuncia del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia commentata chiarisca due questioni principali: l’impossibilità di accesso telematico al fascicolo processuale per i terzi estranei al giudizio e la non appellabilità della decisione di rigetto su tale istanza di accesso. La sentenza conferma l’assenza di un contrasto giurisprudenziale su questi punti, rendendo non necessario il rinvio della questione all'Adunanza Plenaria, come richiesto dall’appellante, poiché l’art. 99, co. 1, del codice del processo amministrativo prevede il rinvio alla Plenaria solo in caso di contrasto giurisprudenziale attuale o potenziale. In questo caso, non sussistono né un contrasto attuale né un contrasto “virtuale”, che richiederebbe la pendenza di casi analoghi. La giurisprudenza, infatti, risulta omogenea con le posizioni del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, escludendo l’esistenza di un diritto soggettivo di accesso per il terzo estraneo e confermando la non appellabilità della decisione di rigetto.
L’accesso telematico al fascicolo processuale: legittimazione del terzo e rimedi impugnatori avverso la decisione di diniego (nota a Cons. giust. amm. Reg. Siciliana, 22 settembre 2022, n. 963)
ricciardo calderaro michele
2022-01-01
Abstract
In questo contributo l'Autore osserva come la pronuncia del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia commentata chiarisca due questioni principali: l’impossibilità di accesso telematico al fascicolo processuale per i terzi estranei al giudizio e la non appellabilità della decisione di rigetto su tale istanza di accesso. La sentenza conferma l’assenza di un contrasto giurisprudenziale su questi punti, rendendo non necessario il rinvio della questione all'Adunanza Plenaria, come richiesto dall’appellante, poiché l’art. 99, co. 1, del codice del processo amministrativo prevede il rinvio alla Plenaria solo in caso di contrasto giurisprudenziale attuale o potenziale. In questo caso, non sussistono né un contrasto attuale né un contrasto “virtuale”, che richiederebbe la pendenza di casi analoghi. La giurisprudenza, infatti, risulta omogenea con le posizioni del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, escludendo l’esistenza di un diritto soggettivo di accesso per il terzo estraneo e confermando la non appellabilità della decisione di rigetto.| File | Dimensione | Formato | |
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