La questione di legittimità costituzionale, così come sollevata dal Tribunale di Roma (Sez. IV Civ., rel. Iappelli), appare in tutta evidenza mal posta e, in quanto tale, rischia di non sfuggire alla “sanzione” della declaratoria di inammissibilità da parte della Corte costituzionale. Stante la delicatezza degli interessi in gioco e, soprattutto, visti gli approdi interpretativi non sempre ragionevoli cui è giunta parte della giurisprudenza di merito dopo l’entrata in vigore dell’art. 43 d.l. n. 36/2022, la Corte potrebbe, tuttavia, restituire valore e certezza a una interpretazione costituzionalmente orientata che non obliteri la sostanza dei molti principi sottesi alla quaestio legitimitatis, senza dover per questo abdicare a una rigorosa verifica dei requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza. Non ogni pronuncia di inammissibilità, infatti, è qualificabile nei soli termini della pronuncia “in rito”, ma, come noto, a seconda della motivazione che la accompagna, può, al contrario, veicolare significati ulteriori, equiparabili, al limite, a quelli di un’interpretativa di rigetto

Una pronuncia "interpretativa di inammissibilità" come tentativo di ricomporre la frattura tra diritto costituzionale e diritto internazionale generale

Boggero, Giovanni
2023-01-01

Abstract

La questione di legittimità costituzionale, così come sollevata dal Tribunale di Roma (Sez. IV Civ., rel. Iappelli), appare in tutta evidenza mal posta e, in quanto tale, rischia di non sfuggire alla “sanzione” della declaratoria di inammissibilità da parte della Corte costituzionale. Stante la delicatezza degli interessi in gioco e, soprattutto, visti gli approdi interpretativi non sempre ragionevoli cui è giunta parte della giurisprudenza di merito dopo l’entrata in vigore dell’art. 43 d.l. n. 36/2022, la Corte potrebbe, tuttavia, restituire valore e certezza a una interpretazione costituzionalmente orientata che non obliteri la sostanza dei molti principi sottesi alla quaestio legitimitatis, senza dover per questo abdicare a una rigorosa verifica dei requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza. Non ogni pronuncia di inammissibilità, infatti, è qualificabile nei soli termini della pronuncia “in rito”, ma, come noto, a seconda della motivazione che la accompagna, può, al contrario, veicolare significati ulteriori, equiparabili, al limite, a quelli di un’interpretativa di rigetto
2023
2
67
73
immunità, germania, italia, fondo riparazioni
Boggero, Giovanni
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