La Corte d’Appello di Torino sostanzialmente conferma la sentenza con cui il Tribunale aveva riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato tra i rider ricorrenti – formalmente stipulanti un contratto di prestazione autonoma occasionale con Flash Road City – e Uber, effettivo datore di lavoro. Rispetto al Tribunale, la Corte sceglie una strada diversa e applica i principi giurisprudenziali in tema di rapporti di lavoro del personale impiegato in appalto di servizi, arrivando alla conclusione che, nel rapporto intercorso tra FRC e Uber, vi sia stata una interposizione illecita di manodopera.

I rider di Uber tra subordinazione e illecita intermediazione di manodopera (Corte d'Appello Torino, 25.11.2022)

Elisa Parodi
2023-01-01

Abstract

La Corte d’Appello di Torino sostanzialmente conferma la sentenza con cui il Tribunale aveva riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato tra i rider ricorrenti – formalmente stipulanti un contratto di prestazione autonoma occasionale con Flash Road City – e Uber, effettivo datore di lavoro. Rispetto al Tribunale, la Corte sceglie una strada diversa e applica i principi giurisprudenziali in tema di rapporti di lavoro del personale impiegato in appalto di servizi, arrivando alla conclusione che, nel rapporto intercorso tra FRC e Uber, vi sia stata una interposizione illecita di manodopera.
2023
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rider, Uber, subordinazione, illecita interposizione di manodopera
Elisa Parodi
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/1914073
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