ABSTRACT: Il contributo si occupa di un duplice interrogativo: il Modello organizzativo di contrasto al rischio- reato previsto dalle norme fondative della responsabilità penale degli enti collettivi (D.lgs. n. 231/2001 in Italia; art. 31 bis Código Penal in Spagna) è obbligatorio per l’ente stesso e per i suoi amministratori? Sebbene la normativa penale appaia configurare il Modello organizzativo come un onere e non come un obbligo, sembra difficile negare l’esistenza di un dovere di autoregolazione involgente anche il rischio-reato e gravante sia sulla persona giuridica nel suo complesso sia sugli organi gestori di quest’ultima. Riconosciuto tale (duplice) dovere autoregolativo, bisogna però riconoscere anche che esso implica un significato spazio di discrezionalità per l’ente – responsabile anzitutto sul piano penalistico – e per i suoi amministratori – responsabili sul piano privatistico: sia la fase di (crime) risk assessment sia – soprattutto – quella di (crime) risk management comportano scelte discrezionali che non sono estranee alla dimensione economica e che devono ritenersi intangibili nel loro nucleo, salvi gli obblighi modali di informazione, coerenza e razionalità.

IL MODELLO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO-REATO TRA OBBLIGATORIETÀ E LIBERTÀ AUTOREGOLATIVA

Davide Bianchi
2023-01-01

Abstract

ABSTRACT: Il contributo si occupa di un duplice interrogativo: il Modello organizzativo di contrasto al rischio- reato previsto dalle norme fondative della responsabilità penale degli enti collettivi (D.lgs. n. 231/2001 in Italia; art. 31 bis Código Penal in Spagna) è obbligatorio per l’ente stesso e per i suoi amministratori? Sebbene la normativa penale appaia configurare il Modello organizzativo come un onere e non come un obbligo, sembra difficile negare l’esistenza di un dovere di autoregolazione involgente anche il rischio-reato e gravante sia sulla persona giuridica nel suo complesso sia sugli organi gestori di quest’ultima. Riconosciuto tale (duplice) dovere autoregolativo, bisogna però riconoscere anche che esso implica un significato spazio di discrezionalità per l’ente – responsabile anzitutto sul piano penalistico – e per i suoi amministratori – responsabili sul piano privatistico: sia la fase di (crime) risk assessment sia – soprattutto – quella di (crime) risk management comportano scelte discrezionali che non sono estranee alla dimensione economica e che devono ritenersi intangibili nel loro nucleo, salvi gli obblighi modali di informazione, coerenza e razionalità.
2023
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255
Davide Bianchi
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