Secondo la Suprema Corte di Cassazione, in relazione ad un accordo di programma stipulato tra Amministrazione e privati sorgerebbero per questi ultimi solamente posizioni di interesse legittimo, con conseguente impossibilità di devoluzione delle relative controversie ad un arbitrato rituale di diritto. L’Autore, partendo da questa pronunzia, cerca di ricostruire il campo applicativo dell’art. 12, cod. proc. amm. delineando il rapporto tra arbitrato e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione alle differenti situazioni giuridiche di diritto soggettivo o di interesse legittimo.
La tutela in sede arbitrale degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi nascenti da un accordo di programma
ricciardo calderaro michele
2023-01-01
Abstract
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, in relazione ad un accordo di programma stipulato tra Amministrazione e privati sorgerebbero per questi ultimi solamente posizioni di interesse legittimo, con conseguente impossibilità di devoluzione delle relative controversie ad un arbitrato rituale di diritto. L’Autore, partendo da questa pronunzia, cerca di ricostruire il campo applicativo dell’art. 12, cod. proc. amm. delineando il rapporto tra arbitrato e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione alle differenti situazioni giuridiche di diritto soggettivo o di interesse legittimo.File in questo prodotto:
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