Parafrasando Nanni Moretti, la si potrebbe definire “una splendida 40enne”. Infatti, come ben dimostrano i contributi di questo fascicolo, e malgrado ricorra quest’anno il suo quarantesimo compleanno, la legge 4 maggio 1983, n.184 “diritto del minore a una famiglia” delinea un progetto sociale e legale ancora ben valido, vivo e vitale, nonostante la complessità della decisione di allontanare un minore dalla sua famiglia. L’affidamento familiare è probabilmente la parte della legge con maggiore potenzialità, essendo oggi non adeguatamente attuata in numerose realtà territoriali e con riferimento ad alcuni gruppi di minori e l’ancora insufficiente attuazione in numerose realtà territoriali e con riferimento ad alcuni gruppi di minori (per esempio i minori stranieri non accompagnati). In quest’ottica, come sottolineato più volte negli articoli qui pubblicati, occorrono interventi strutturali trasversali all’affidamento familiare e all’adozione e risorse adeguate. Solo con un adeguato sostegno ai servizi socio-assistenziali e sanitari diventa possibile il lavoro di rete a sostegno delle famiglie di origine, affidatarie e adottive che non possono essere lasciate sole a fronteggiare situazioni complesse. Con riferimento specifico all’adozione, è indubbio che il disegno di cui al testo originario della legge n.184 sia sottoposto a rilevanti sollecitazioni: pensiamo al superamento del dogma del segreto (art. 28 legge n.184, così come riscritto dalla legge n.149/2001) e all’impulso della giurisprudenza di legittimità alle adozioni miti ex art. 44 lett. d in chiave di tutela di rapporti affettivi con genitori pur valutati completamente e definitivamente inidonei a crescere la prole. Eppure l’idea che la miglior protezione dei bambini abbandonati sia garantita dalla loro accoglienza completa e definitiva come “figli” in una nuova famiglia ancora (r)esiste. Il 28 settembre 2023 la Corte costituzionale ha depositato una pronuncia (pubblicata in questo fascicolo) con cui ammette la possibilità per i giudici minorili di pronunciare adozioni piene “aperte” ove ciò sia necessario nell’interesse dei minori coinvolti, precisando tuttavia che l’esigenza di allontanare il bambino da un passato per lo più doloroso e quella di assicurare la massima autonomia e serenità educativa ai genitori adottivi “rendono di norma la cessazione delle relazioni di fatto con i componenti della famiglia di origine coerente con l’obiettivo di tutelare l’adottato”

Una splendida 40enne. La legge n. 184/1983 alla prova del tempo

J. LONG
2023-01-01

Abstract

Parafrasando Nanni Moretti, la si potrebbe definire “una splendida 40enne”. Infatti, come ben dimostrano i contributi di questo fascicolo, e malgrado ricorra quest’anno il suo quarantesimo compleanno, la legge 4 maggio 1983, n.184 “diritto del minore a una famiglia” delinea un progetto sociale e legale ancora ben valido, vivo e vitale, nonostante la complessità della decisione di allontanare un minore dalla sua famiglia. L’affidamento familiare è probabilmente la parte della legge con maggiore potenzialità, essendo oggi non adeguatamente attuata in numerose realtà territoriali e con riferimento ad alcuni gruppi di minori e l’ancora insufficiente attuazione in numerose realtà territoriali e con riferimento ad alcuni gruppi di minori (per esempio i minori stranieri non accompagnati). In quest’ottica, come sottolineato più volte negli articoli qui pubblicati, occorrono interventi strutturali trasversali all’affidamento familiare e all’adozione e risorse adeguate. Solo con un adeguato sostegno ai servizi socio-assistenziali e sanitari diventa possibile il lavoro di rete a sostegno delle famiglie di origine, affidatarie e adottive che non possono essere lasciate sole a fronteggiare situazioni complesse. Con riferimento specifico all’adozione, è indubbio che il disegno di cui al testo originario della legge n.184 sia sottoposto a rilevanti sollecitazioni: pensiamo al superamento del dogma del segreto (art. 28 legge n.184, così come riscritto dalla legge n.149/2001) e all’impulso della giurisprudenza di legittimità alle adozioni miti ex art. 44 lett. d in chiave di tutela di rapporti affettivi con genitori pur valutati completamente e definitivamente inidonei a crescere la prole. Eppure l’idea che la miglior protezione dei bambini abbandonati sia garantita dalla loro accoglienza completa e definitiva come “figli” in una nuova famiglia ancora (r)esiste. Il 28 settembre 2023 la Corte costituzionale ha depositato una pronuncia (pubblicata in questo fascicolo) con cui ammette la possibilità per i giudici minorili di pronunciare adozioni piene “aperte” ove ciò sia necessario nell’interesse dei minori coinvolti, precisando tuttavia che l’esigenza di allontanare il bambino da un passato per lo più doloroso e quella di assicurare la massima autonomia e serenità educativa ai genitori adottivi “rendono di norma la cessazione delle relazioni di fatto con i componenti della famiglia di origine coerente con l’obiettivo di tutelare l’adottato”
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https://www.francoangeli.it/riviste/articolo/74583
adozione , affidamento familiare , persone di età minore , famiglie , diritto , diritti
J. LONG
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