L’obiettivo di questo contributo è quello di chiarire il significato da attribuire alla nozione di «licenziamento» utilizzata dall’art. 24 l. n. 223/1991. In particolare, in ragione dell’obbligo di interpretazione conforme gravante sul giudice italiano, si proverà a offrire una interpretazione di questa nozione che possa armonizzarsi al meglio con quanto statuito dalla Corte di Giustizia in merito alla interpretazione del termine «licenziamento» contenuto all’art. 1 della dir. 98/59/CE.
Licenziamenti collettivi: la nozione di «licenziamento» nel dialogo tra la Corte di Giustizia e la Corte di Cassazione
Giovanni Gaudio
2022-01-01
Abstract
L’obiettivo di questo contributo è quello di chiarire il significato da attribuire alla nozione di «licenziamento» utilizzata dall’art. 24 l. n. 223/1991. In particolare, in ragione dell’obbligo di interpretazione conforme gravante sul giudice italiano, si proverà a offrire una interpretazione di questa nozione che possa armonizzarsi al meglio con quanto statuito dalla Corte di Giustizia in merito alla interpretazione del termine «licenziamento» contenuto all’art. 1 della dir. 98/59/CE.File in questo prodotto:
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