Il trasferimento d’azienda nell’impresa in crisi è disciplinato dal diritto del lavoro italiano, anche sulla scorta di quanto previsto dal diritto europeo, secondo logiche a sé stanti rispetto a quelle previste nel caso di circolazione dell’azienda facente capo ad un datore di lavoro in bonis. Alla luce delle specificità del diritto della crisi d’impresa, l’art. 47, comma 4-bis e 5, l. n. 428 del 1990 ha ammesso la possibilità per il cedente e il cessionario, da un lato, e il sindacato, dall’altro, di concludere un accordo che possa derogare alla disciplina protettiva prevista dall’art. 2112 Cod. Civ. In ogni caso, l’ambito di applicazione di tale disposizione normativa sembra essere più ampio di quello ammesso dal diritto europeo, in particolare rispetto all’art. 5 dir. n. 2001/23/CE. Dopo una dettagliata analisi della giurisprudenza europea in materia, questo contributo proverà a comprendere se le disposizioni nazionali siano effettivamente compatibili con il dettato della dir. n. 2001/23/CE ed, in caso negativo, quali possano essere le conseguenze della possibile incompatibilità della disciplina italiana con quella europea. Nel far ciò, si prenderà atto delle ultime decisioni relative al caso del trasferimento d’azienda nell’ambito della vicenda “Alitalia-Ethiad”. Prendendo atto dei risultati interpretativi cui è giunta la giurisprudenza italiana, questo contributo sottolineerà come il legislatore italiano abbia dato vita ad una disciplina che, allo stato attuale, non risponde né all’interesse dei lavoratori coinvolti nel trasferimento, né all’interesse delle parti del trasferimento di superare la crisi d’impresa mediante la disapplicazione di parte della disciplina protettiva prevista dall’art. 2112 Cod. Civ.
Trasferimento d'azienda e crisi d'impresa: una eterogenesi dei fini da parte del legislatore italiano?
Giovanni Gaudio
2018-01-01
Abstract
Il trasferimento d’azienda nell’impresa in crisi è disciplinato dal diritto del lavoro italiano, anche sulla scorta di quanto previsto dal diritto europeo, secondo logiche a sé stanti rispetto a quelle previste nel caso di circolazione dell’azienda facente capo ad un datore di lavoro in bonis. Alla luce delle specificità del diritto della crisi d’impresa, l’art. 47, comma 4-bis e 5, l. n. 428 del 1990 ha ammesso la possibilità per il cedente e il cessionario, da un lato, e il sindacato, dall’altro, di concludere un accordo che possa derogare alla disciplina protettiva prevista dall’art. 2112 Cod. Civ. In ogni caso, l’ambito di applicazione di tale disposizione normativa sembra essere più ampio di quello ammesso dal diritto europeo, in particolare rispetto all’art. 5 dir. n. 2001/23/CE. Dopo una dettagliata analisi della giurisprudenza europea in materia, questo contributo proverà a comprendere se le disposizioni nazionali siano effettivamente compatibili con il dettato della dir. n. 2001/23/CE ed, in caso negativo, quali possano essere le conseguenze della possibile incompatibilità della disciplina italiana con quella europea. Nel far ciò, si prenderà atto delle ultime decisioni relative al caso del trasferimento d’azienda nell’ambito della vicenda “Alitalia-Ethiad”. Prendendo atto dei risultati interpretativi cui è giunta la giurisprudenza italiana, questo contributo sottolineerà come il legislatore italiano abbia dato vita ad una disciplina che, allo stato attuale, non risponde né all’interesse dei lavoratori coinvolti nel trasferimento, né all’interesse delle parti del trasferimento di superare la crisi d’impresa mediante la disapplicazione di parte della disciplina protettiva prevista dall’art. 2112 Cod. Civ.File | Dimensione | Formato | |
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