L’articolo affronta il tema dei principi – normalmente marginale – come argomento di particolare significato di sistema, sia nel senso di essere una finestra di dialogo importante tra coloro che all’elaborazione e applicazione del diritto contribuiscono da tempo, sia nel senso di evitare la caduta di autorevolezza della pubblica amministrazione per ineffettività crescente delle norme che la disciplinano. In tal senso, l’Autore prende in analisi il principio del risultato (art. 1) e della fiducia (art. 2), cui si aggiunge quello sull’accesso al mercato (art. 3) quali principi individuati dal legislatore nel nuovo codice dei contratti pubblici, per affermarne la specificità, pur affermando che l’individuazione di principi specifici non esclude che altri principi pari ordinati o imposti al nostro ordinamento, per scelta costituzionale o di altri ordinamenti, siano enucleati in via interpretativa dai giudici, o enunciati da altri corpi normativi pari ordinati allo stesso codice. Così la scelta del legislatore è nel senso di affermare come canone interpretativo voluto dal legislatore che in via speciale per i contratti pubblici integra con nuova norma la disciplina generale sull’interpretazione della legge (art. 12, disp. prel. al cod. civ.), nel fare ciò la scelta consente di assegnare all’amministrazione pubblica un potere rispettivamente d’applicazione adeguatrice o di disapplicazione delle norme di dettaglio.
Principi e autonomia nella disciplina dei contratti pubblici
Roberto Cavallo Perin
2024-01-01
Abstract
L’articolo affronta il tema dei principi – normalmente marginale – come argomento di particolare significato di sistema, sia nel senso di essere una finestra di dialogo importante tra coloro che all’elaborazione e applicazione del diritto contribuiscono da tempo, sia nel senso di evitare la caduta di autorevolezza della pubblica amministrazione per ineffettività crescente delle norme che la disciplinano. In tal senso, l’Autore prende in analisi il principio del risultato (art. 1) e della fiducia (art. 2), cui si aggiunge quello sull’accesso al mercato (art. 3) quali principi individuati dal legislatore nel nuovo codice dei contratti pubblici, per affermarne la specificità, pur affermando che l’individuazione di principi specifici non esclude che altri principi pari ordinati o imposti al nostro ordinamento, per scelta costituzionale o di altri ordinamenti, siano enucleati in via interpretativa dai giudici, o enunciati da altri corpi normativi pari ordinati allo stesso codice. Così la scelta del legislatore è nel senso di affermare come canone interpretativo voluto dal legislatore che in via speciale per i contratti pubblici integra con nuova norma la disciplina generale sull’interpretazione della legge (art. 12, disp. prel. al cod. civ.), nel fare ciò la scelta consente di assegnare all’amministrazione pubblica un potere rispettivamente d’applicazione adeguatrice o di disapplicazione delle norme di dettaglio.| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
138-Principi-autonomia-disciplina-contratti-pubblici.pdf
Accesso aperto
Tipo di file:
PDF EDITORIALE
Dimensione
116.7 kB
Formato
Adobe PDF
|
116.7 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



