A differenza di altri ordinamenti, quello italiano non prevede un’automatica responsabilità di entrambi i coniugi o partner per le obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia. Di regola, dunque, chi contratta personalmente impegna solo se stesso. Tale criterio va tuttavia coniugato con le regole valevoli in regime di comunione dei beni. Esso va poi modulato alla luce delle eccezioni impiegate dalla giurisprudenza – anche se con crescente parsimonia – per limitare il principio della relatività del contratto e coinvolgere nel debito la parte non stipulante.
La responsabilità solidale per le obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia in caso di apparenza di procura
Luciano Olivero
2024-01-01
Abstract
A differenza di altri ordinamenti, quello italiano non prevede un’automatica responsabilità di entrambi i coniugi o partner per le obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia. Di regola, dunque, chi contratta personalmente impegna solo se stesso. Tale criterio va tuttavia coniugato con le regole valevoli in regime di comunione dei beni. Esso va poi modulato alla luce delle eccezioni impiegate dalla giurisprudenza – anche se con crescente parsimonia – per limitare il principio della relatività del contratto e coinvolgere nel debito la parte non stipulante.File in questo prodotto:
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