Nell’ordinanza n. 28081/2022 la Suprema Corte è tornata a ribadire la propria giurisprudenza prevalente in tema di contraddittorio endoprocedimentale nei procedimenti tributari, che limita la nozione di processo verbale di chiusura delle operazioni, di cui all’art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, ai soli verbali di accesso presso la sede del contribuente ed esclude l’esigenza di rilasciare al termine dell’intera fase istruttoria un processo verbale di constatazione, che sia ricognitivo delle attività svolte e degli addebiti mossi, così come, invece, imporrebbe l’art. 24 L. 7 gennaio 1929, n. 4. Tali argomentazioni omettono di considerare che secondo l’insegnamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in tema di “diritto di essere ascoltato” l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad assumere un ruolo proattivo ai fini dell’attivazione del contraddittorio endoprocedimentale e, pertanto, solo a seguito del rilascio del processo verbale di constatazione al compimento dell’intera attività di indagine il contribuente è effettivamente posto nella condizione di manifestare utilmente ed efficacemente il proprio punto di vista prima dell’adozione dell’atto impositivo.

Missing PVC: alcune considerazioni in merito ad un consolidato (ma discutibile) orientamento di legittimità in tema di contraddittorio endoprocedimentale

Marco Colella
2023-01-01

Abstract

Nell’ordinanza n. 28081/2022 la Suprema Corte è tornata a ribadire la propria giurisprudenza prevalente in tema di contraddittorio endoprocedimentale nei procedimenti tributari, che limita la nozione di processo verbale di chiusura delle operazioni, di cui all’art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, ai soli verbali di accesso presso la sede del contribuente ed esclude l’esigenza di rilasciare al termine dell’intera fase istruttoria un processo verbale di constatazione, che sia ricognitivo delle attività svolte e degli addebiti mossi, così come, invece, imporrebbe l’art. 24 L. 7 gennaio 1929, n. 4. Tali argomentazioni omettono di considerare che secondo l’insegnamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in tema di “diritto di essere ascoltato” l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad assumere un ruolo proattivo ai fini dell’attivazione del contraddittorio endoprocedimentale e, pertanto, solo a seguito del rilascio del processo verbale di constatazione al compimento dell’intera attività di indagine il contribuente è effettivamente posto nella condizione di manifestare utilmente ed efficacemente il proprio punto di vista prima dell’adozione dell’atto impositivo.
2023
1/2023
90
98
https://www.rivistadirittotributario.it/2023/03/23/missing-pvc-alcune-considerazioni-in-merito-ad-un-consolidato-ma-discutibile-orientamento-di-legittimita-in-tema-di-contraddittorio-endoprocedimentale/
contraddittorio endoprocedimentale, diritto di essere ascoltato, verifica fiscale, processo verbale di constatazione, Statuto dei diritti del contribuente
Marco Colella
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