Ordinanza delle sezioni unite del 28 febbraio 2024 n. 5303 , azione instaurata da una società italiana per il pagamento del prezzo di merci vendute a una società avente sede in Turchia: il Tribunale di Roma e la Corte d’Appello di Roma avevano confermato la sussistenza della giurisdizione italiana, mentre il giudice di legittimità ha dichiarato il difetto di giurisdizione: in materia contrattuale il rinvio di cui all’art. 3, secondo comma, della legge n. 218 del 1995, non deve più essere riportato alla Convenzione di Bruxelles del 1968 ma alle disposizioni del c.d. Bruxelles I bis
Convenuti non domiciliati nella UE: in materia contrattuale, confermato il difetto di giurisdizione del giudice italiano
Margherita Salvadori
2024-01-01
Abstract
Ordinanza delle sezioni unite del 28 febbraio 2024 n. 5303 , azione instaurata da una società italiana per il pagamento del prezzo di merci vendute a una società avente sede in Turchia: il Tribunale di Roma e la Corte d’Appello di Roma avevano confermato la sussistenza della giurisdizione italiana, mentre il giudice di legittimità ha dichiarato il difetto di giurisdizione: in materia contrattuale il rinvio di cui all’art. 3, secondo comma, della legge n. 218 del 1995, non deve più essere riportato alla Convenzione di Bruxelles del 1968 ma alle disposizioni del c.d. Bruxelles I bisFile in questo prodotto:
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