L’articolo affronta il tema dell’adozione di provvedimenti amministrativi in una situazione di incertezza dettata dall’agire amministrativo in assenza di una norma generale astratta, in condizione di necessità e urgenza, che, però, non manda esenti le scelte dal sindacato giurisdizionale sulla validità delle scelte d’amministrazione così come dell’eventuale responsabilità (civile, penale, amministrativo contabile) che ne consegue. Un tema che riporta al contrasto che può esistere tra dovere di perseguire l’interesse pubblico e di osservare le norme generali e astratte, ove a prevalere il primo, essendo essa ragione istitutiva delle istituzioni pubbliche. In tal senso, algoritmi e intelligenza artificiale consentono all’amministrazione di agire avendo a mente la situazione di fatto di plurimi casi, così confermando un’adeguatezza della stessa organizzazione pubblica (artt. 97, II co., Cost. e 118, IV co., Cost.). A tal proposito, assume rilevanza la capacità di ogni amministrazione di gestire il proprio patrimonio informativo, raccolto in banche dati, per l’esercizio della propria funzione istituzionale, ma più in generale per l’esercizio della libertà di scienza (art. 33 Cost.). In una generale tendenza alla digitalizzazione dell’amministrazione pubblica, la gestione del patrimonio informativo pubblico diviene oggetto di obblighi e di diritti di ognuna, in specie poiché attiene alla tutela dell’identità digitale dell’amministrato, da intendersi come rappresentazione di sé stesso per come deriva dalla pluralità di banche dati delle differenti amministrazioni pubbliche che raccolgono su quell’amministrato informazioni differenti in ragione della propria ragione istitutiva.
Pubblica Amministrazione, identità personale e obblighi di gestione
Roberto Cavallo Perin
2024-01-01
Abstract
L’articolo affronta il tema dell’adozione di provvedimenti amministrativi in una situazione di incertezza dettata dall’agire amministrativo in assenza di una norma generale astratta, in condizione di necessità e urgenza, che, però, non manda esenti le scelte dal sindacato giurisdizionale sulla validità delle scelte d’amministrazione così come dell’eventuale responsabilità (civile, penale, amministrativo contabile) che ne consegue. Un tema che riporta al contrasto che può esistere tra dovere di perseguire l’interesse pubblico e di osservare le norme generali e astratte, ove a prevalere il primo, essendo essa ragione istitutiva delle istituzioni pubbliche. In tal senso, algoritmi e intelligenza artificiale consentono all’amministrazione di agire avendo a mente la situazione di fatto di plurimi casi, così confermando un’adeguatezza della stessa organizzazione pubblica (artt. 97, II co., Cost. e 118, IV co., Cost.). A tal proposito, assume rilevanza la capacità di ogni amministrazione di gestire il proprio patrimonio informativo, raccolto in banche dati, per l’esercizio della propria funzione istituzionale, ma più in generale per l’esercizio della libertà di scienza (art. 33 Cost.). In una generale tendenza alla digitalizzazione dell’amministrazione pubblica, la gestione del patrimonio informativo pubblico diviene oggetto di obblighi e di diritti di ognuna, in specie poiché attiene alla tutela dell’identità digitale dell’amministrato, da intendersi come rappresentazione di sé stesso per come deriva dalla pluralità di banche dati delle differenti amministrazioni pubbliche che raccolgono su quell’amministrato informazioni differenti in ragione della propria ragione istitutiva.File | Dimensione | Formato | |
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