In un contratto di subappalto stipulato tra una società italiana ed una statunitense deve esser dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano quando il luogo di prestazione del servizio non sia situato in Italia. Il rinvio formulato nell’art. 3, 2º comma, della legge n. 218 del 1995, deve essere riferito alle norme che hanno sostituito la Convenzione di Bruxelles del 1968, quindi al regolamento UE n. 1215 del 2012.

Contratti internazionali e giurisdizione in caso di convenuti non domiciliati nel territorio UE

Salvadori Margherita
2024-01-01

Abstract

In un contratto di subappalto stipulato tra una società italiana ed una statunitense deve esser dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano quando il luogo di prestazione del servizio non sia situato in Italia. Il rinvio formulato nell’art. 3, 2º comma, della legge n. 218 del 1995, deve essere riferito alle norme che hanno sostituito la Convenzione di Bruxelles del 1968, quindi al regolamento UE n. 1215 del 2012.
2024
3
507
514
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO – REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE – CONTRATTO DI SUBAPPALTO – LUOGO DI PRESTAZIONE NON SITUATO IN ITALIA – DIFETTO DI GIURISDIZIONE – RINVIO DI NATURA RICETTIZIA MATERIALE DI TIPO MOBILE (O DINAMICO) – RINVIO AL REGOLAMENTO UE 1215 DEL 2015 (l. 31.5.1995, n. 218, art. 3; Convenzione di Bruxelles, 27.9.1968; Reg. CE n. 44/2001, art. 5 lett. b; Reg. UE n. 1215/2015, art. 7 lett. b)
Salvadori Margherita
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