Il nuovo affidamento al servizio sociale sta muovendo i suoi primi passi, ha buone potenzialità e il suo utilizzo dimostra la centralità dell’azione professionale dei servizi sociali territoriali nella promozione dei diritti delle persone di età minore in condizione di disagio familiare. Sebbene sia certamente vero che la legge delega n. 206/2021 era ispirata a una profonda sfiducia nei confronti dei servizi sociali e alla volontà di introdurre un controllo puntuale del giudice sull’operato degli stessi e a promuovere la privatizzazione della gestione delle crisi familiari, la disciplina positiva dell’affidamento al servizio sociale introdotta dal nuovo art. 5 bis, l. n. 184 e il diritto vivente sembrano invece voler valorizzare e sostenere l’intervento dei servizi sociali. Purtuttavia, i problemi attuativi e interpretativi sono ancora molti. Anzitutto, vi sono alcuni casi in cui i tribunali sembrano non conoscere ancora la nuova norma e aderiscono quindi al vecchio modello dell’affido all’ente nel quale i presupposti erano ambigui, i ruoli dei diversi attori rimanevano spesso indeterminati e non venivano definiti i tempi di durata della misura. Un altro nodo che sembra talvolta continuare a sussistere è quello della difficoltà di definire e ripartire le aree di intervento dei diversi attori. Alcuni tribunali, infine, adottano formule estremamente generiche ed ampie per individuare il ruolo del servizio sociale affidatario. In quest'ottica, occorre favorire il dialogo tra avvocatura, magistratura e servizi sociali del territorio.

L’affidamento al servizio sociale: primissimo bilancio

J. LONG
First
2024-01-01

Abstract

Il nuovo affidamento al servizio sociale sta muovendo i suoi primi passi, ha buone potenzialità e il suo utilizzo dimostra la centralità dell’azione professionale dei servizi sociali territoriali nella promozione dei diritti delle persone di età minore in condizione di disagio familiare. Sebbene sia certamente vero che la legge delega n. 206/2021 era ispirata a una profonda sfiducia nei confronti dei servizi sociali e alla volontà di introdurre un controllo puntuale del giudice sull’operato degli stessi e a promuovere la privatizzazione della gestione delle crisi familiari, la disciplina positiva dell’affidamento al servizio sociale introdotta dal nuovo art. 5 bis, l. n. 184 e il diritto vivente sembrano invece voler valorizzare e sostenere l’intervento dei servizi sociali. Purtuttavia, i problemi attuativi e interpretativi sono ancora molti. Anzitutto, vi sono alcuni casi in cui i tribunali sembrano non conoscere ancora la nuova norma e aderiscono quindi al vecchio modello dell’affido all’ente nel quale i presupposti erano ambigui, i ruoli dei diversi attori rimanevano spesso indeterminati e non venivano definiti i tempi di durata della misura. Un altro nodo che sembra talvolta continuare a sussistere è quello della difficoltà di definire e ripartire le aree di intervento dei diversi attori. Alcuni tribunali, infine, adottano formule estremamente generiche ed ampie per individuare il ruolo del servizio sociale affidatario. In quest'ottica, occorre favorire il dialogo tra avvocatura, magistratura e servizi sociali del territorio.
2024
151
156
affidamento al servizio sociale , persona di età minore
J. LONG
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