Il contributo interviene sul tema dell'autonomia regionale differenziata criticandone la previsione costituzionale avvenuta nel 2001 e l'attuazione che ne è seguita, in particolare, tra il 2014 e il 2024. La tesi di fondo è che l'art. 116, co. 3, Cost. non consente alle regioni di chiedere tutte le materie apparentemente richiedibili, ma consente solo richieste puntuali e motivate da specificità del territorio non altrimenti risolvibili.
Loro dicono, noi diciamo. Su premierato, giustizia, regioni
Gustavo Zagrebelsky;Armando Spataro;Francesco Pallante
2024-01-01
Abstract
Il contributo interviene sul tema dell'autonomia regionale differenziata criticandone la previsione costituzionale avvenuta nel 2001 e l'attuazione che ne è seguita, in particolare, tra il 2014 e il 2024. La tesi di fondo è che l'art. 116, co. 3, Cost. non consente alle regioni di chiedere tutte le materie apparentemente richiedibili, ma consente solo richieste puntuali e motivate da specificità del territorio non altrimenti risolvibili.File in questo prodotto:
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