Parlamento e Consiglio hanno recentemente adottato la nuova Direttiva sulla qualità dell’aria destinata a sostituire la direttiva 2008/50/CE. Il presente contributo esamina una delle novità più significative del nuovo atto legislativo, e cioè l’introduzione di un regime volto a garantire il risarcimento del danno in favore degli individui. La questione è interessante non tanto perché la direttiva 2008/50/CE fosse silente sul punto, quanto piuttosto perché in JP la Corte di giustizia aveva negato che le sue disposizioni, pur avendo effetto diretto, potessero conferire diritti ai singoli. Poiché il conferimento di un diritto è la prima condizione della responsabilità c.d. Francovich degli Stati membri, la Corte aveva così negato ogni spazio al rimedio risarcitorio in questo settore. Secondo l’art. 28 della nuova direttiva, invece, gli Stati membri dovranno garantire il diritto degli individui di ottenere il risarcimento del danno da parte delle c.d. autorità competenti se la loro salute è stata danneggiata a causa di una violazione, intenzionale o negligente, delle norme interne di recepimento delle disposizioni della nuova direttiva in materia di piani di azione e per la qualità dell’aria. Tale norma contiene limiti e condizioni piuttosto inusuali rispetto all’ordinario sistema di responsabilità degli Stati membri. Dalla limitazione dei danni risarcibili (danno alla salute) e della legittimazione attiva (le persone fisiche, e non quelle giuridiche) e passiva (le autorità competenti, e non direttamente gli Stati membri) all’introduzione di una sorta di responsabilità di diritto dell’Unione per violazione di norme nazionali, passando per la rilevanza dell’elemento psicologico, sono in effetti molti gli elementi di discontinuità che danno luogo alla sensazione per cui si tratti di un regime eterogeneo rispetto al tradizionale istituto della responsabilità civile degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione.
JP est mort, vive JP! Un nuovo regime di responsabilità per – le autorità competenti de – gli Stati membri con riguardo alla protezione della qualità dell’aria ambiente?
luca calzolari
2024-01-01
Abstract
Parlamento e Consiglio hanno recentemente adottato la nuova Direttiva sulla qualità dell’aria destinata a sostituire la direttiva 2008/50/CE. Il presente contributo esamina una delle novità più significative del nuovo atto legislativo, e cioè l’introduzione di un regime volto a garantire il risarcimento del danno in favore degli individui. La questione è interessante non tanto perché la direttiva 2008/50/CE fosse silente sul punto, quanto piuttosto perché in JP la Corte di giustizia aveva negato che le sue disposizioni, pur avendo effetto diretto, potessero conferire diritti ai singoli. Poiché il conferimento di un diritto è la prima condizione della responsabilità c.d. Francovich degli Stati membri, la Corte aveva così negato ogni spazio al rimedio risarcitorio in questo settore. Secondo l’art. 28 della nuova direttiva, invece, gli Stati membri dovranno garantire il diritto degli individui di ottenere il risarcimento del danno da parte delle c.d. autorità competenti se la loro salute è stata danneggiata a causa di una violazione, intenzionale o negligente, delle norme interne di recepimento delle disposizioni della nuova direttiva in materia di piani di azione e per la qualità dell’aria. Tale norma contiene limiti e condizioni piuttosto inusuali rispetto all’ordinario sistema di responsabilità degli Stati membri. Dalla limitazione dei danni risarcibili (danno alla salute) e della legittimazione attiva (le persone fisiche, e non quelle giuridiche) e passiva (le autorità competenti, e non direttamente gli Stati membri) all’introduzione di una sorta di responsabilità di diritto dell’Unione per violazione di norme nazionali, passando per la rilevanza dell’elemento psicologico, sono in effetti molti gli elementi di discontinuità che danno luogo alla sensazione per cui si tratti di un regime eterogeneo rispetto al tradizionale istituto della responsabilità civile degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione.File | Dimensione | Formato | |
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