La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della l. della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 13 nella parte in cui prevede che la procedura di stabilizzazione del personale sanitario possa avvenire «in deroga» al piano triennale di fabbisogno del personale; nella parte in cui ricomprende il personale «contrattualizzato a qualunque titolo» e quello «tecnico ed amministrativo»; infine, nella parte in cui prevede che i diciotto mesi di servizio necessari per accedere alla procedura di stabilizzazione debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anziché nel diverso termine previsto dalla normativa statale. Secondo la Corte le questioni di legittimità sollevate sono fondate per contrasto con l’art. 117, comma 2 lettera l) Cost. e comma 3 Cost.
Stabilizzazione del personale precario in sanità. Tra centralismo e autonomia
Francesca Paruzzo
2023-01-01
Abstract
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della l. della Regione Molise 4 agosto 2022, n. 13 nella parte in cui prevede che la procedura di stabilizzazione del personale sanitario possa avvenire «in deroga» al piano triennale di fabbisogno del personale; nella parte in cui ricomprende il personale «contrattualizzato a qualunque titolo» e quello «tecnico ed amministrativo»; infine, nella parte in cui prevede che i diciotto mesi di servizio necessari per accedere alla procedura di stabilizzazione debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anziché nel diverso termine previsto dalla normativa statale. Secondo la Corte le questioni di legittimità sollevate sono fondate per contrasto con l’art. 117, comma 2 lettera l) Cost. e comma 3 Cost.File | Dimensione | Formato | |
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