Nel nostro ordinamento l’azione di classe sembra non trovare pace: dopo le infauste vicende della prima versione (risalente al 2007) e della seconda (risalente al 2010), entrambe confinate nel codice del consumo, la riforma del 2019 l’ha collocata nel codice di rito, agli artt. 840-bis ss. c.p.c., spezzandone la vocazione a strumento di tutela consumeristica. Ma la ricollocazione non ne ha camuffato la portata sostanziale: anzi, depositaria di una disciplina ormai folta e per certi versi cavillosa, la nostra class action accresce la sua capacità di modellare il diritto sostanziale, prima che il processo. Nondimeno il trapianto legale, dall’archetipo nordamericano agli esperimenti europei di ultima generazione, se davvero ambisce ad incrementare effettività e deflazione della giustizia civile, dev’essere maneggiato con le lenti e con il supporto concettuale del processo allargato, anziché con quelli del tradizionale processo a due. La futura esperienza applicativa dirà se l’ultima riforma sarà capace di riservare al rimedio un posto tangibile nel sistema: al di là del suo ambientamento processuale, molto dipenderà da quanto l’azione saprà instaurare, gradualmente, una matura coscienza dei diritti omogenei di classe, non già la mera moltiplicazione numerica del diritto soggettivo individuale, ma posizioni realmente collettive e purtuttavia capaci di tutela civile. Ne risulterà semplificato pure l’insediamento dell’ultima nata, vale a dire dell’azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (nuovi artt. 140-ter ss. c.cons.).
L'interesse di classe
Edoardo Ferrante
2024-01-01
Abstract
Nel nostro ordinamento l’azione di classe sembra non trovare pace: dopo le infauste vicende della prima versione (risalente al 2007) e della seconda (risalente al 2010), entrambe confinate nel codice del consumo, la riforma del 2019 l’ha collocata nel codice di rito, agli artt. 840-bis ss. c.p.c., spezzandone la vocazione a strumento di tutela consumeristica. Ma la ricollocazione non ne ha camuffato la portata sostanziale: anzi, depositaria di una disciplina ormai folta e per certi versi cavillosa, la nostra class action accresce la sua capacità di modellare il diritto sostanziale, prima che il processo. Nondimeno il trapianto legale, dall’archetipo nordamericano agli esperimenti europei di ultima generazione, se davvero ambisce ad incrementare effettività e deflazione della giustizia civile, dev’essere maneggiato con le lenti e con il supporto concettuale del processo allargato, anziché con quelli del tradizionale processo a due. La futura esperienza applicativa dirà se l’ultima riforma sarà capace di riservare al rimedio un posto tangibile nel sistema: al di là del suo ambientamento processuale, molto dipenderà da quanto l’azione saprà instaurare, gradualmente, una matura coscienza dei diritti omogenei di classe, non già la mera moltiplicazione numerica del diritto soggettivo individuale, ma posizioni realmente collettive e purtuttavia capaci di tutela civile. Ne risulterà semplificato pure l’insediamento dell’ultima nata, vale a dire dell’azione rappresentativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (nuovi artt. 140-ter ss. c.cons.).| File | Dimensione | Formato | |
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