Dopo aver inquadrato il caso di specie nelle coordinate generali – ossia l’astratta possibilità di cumulare la richiesta di misure coercitive per forzare l’adempimento dell’obbligo di contrarre con l’azione costitutiva ex art. 2932 c.c. – l’Autore ripercorre per sommi tratti il dibattito attorno alla questione a partire dall’introduzione dell’art. 614-bis c.p.c., sul testo iniziale del 2009, su quello in seguito modificato nel 2015 e poi su quello del 2022 oggi in vigore (e rilevante, nella vicenda annotata, per la nuova dinamica processuale, che si analizza). La nota commenta la decisione prendendo posizione in senso adesivo, non senza però evidenziare i principali problemi che la soluzione positiva pone, anche con riguardo al regime del contratto concluso sotto minaccia coercitiva in caso di riforma del provvedimento.
Misure coercitive e obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c.
carlo vittorio giabardo
2025-01-01
Abstract
Dopo aver inquadrato il caso di specie nelle coordinate generali – ossia l’astratta possibilità di cumulare la richiesta di misure coercitive per forzare l’adempimento dell’obbligo di contrarre con l’azione costitutiva ex art. 2932 c.c. – l’Autore ripercorre per sommi tratti il dibattito attorno alla questione a partire dall’introduzione dell’art. 614-bis c.p.c., sul testo iniziale del 2009, su quello in seguito modificato nel 2015 e poi su quello del 2022 oggi in vigore (e rilevante, nella vicenda annotata, per la nuova dinamica processuale, che si analizza). La nota commenta la decisione prendendo posizione in senso adesivo, non senza però evidenziare i principali problemi che la soluzione positiva pone, anche con riguardo al regime del contratto concluso sotto minaccia coercitiva in caso di riforma del provvedimento.| File | Dimensione | Formato | |
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