Le Sezioni unite hanno riaffermato il principio per cui, quando il giudice dell’impugnazione deve decidere de damno ex art. 578 c.p.p., l’assoluzione nel merito prevale sulla declaratoria di prescrizione anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, escludendone il contrasto con la sentenza costituzionale interpretativa n. 182/2021. L’autrice, nel condividere tale principio – siccome posto a presidio di garanzie fondamentali –, esprime però alcuni dubbi sulla relativa compatibilità col precedente costituzionale e con la più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Quando sia in gioco la quaestio risarcitoria, il proscioglimento nel merito ex art. 530 comma 2 c.p.p. continua a prevalere su quello per prescrizione: le Sezioni unite risolvono il paradosso indotto dall'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 578 c.p.p.

Barbara Lavarini
2025-01-01

Abstract

Le Sezioni unite hanno riaffermato il principio per cui, quando il giudice dell’impugnazione deve decidere de damno ex art. 578 c.p.p., l’assoluzione nel merito prevale sulla declaratoria di prescrizione anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, escludendone il contrasto con la sentenza costituzionale interpretativa n. 182/2021. L’autrice, nel condividere tale principio – siccome posto a presidio di garanzie fondamentali –, esprime però alcuni dubbi sulla relativa compatibilità col precedente costituzionale e con la più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
2025
3
873
883
presunzione di innocenza, prescrizione, decisione agli effetti civili, proscioglimento nel merito, regola di giudizio
Barbara Lavarini
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