L’abusiva concessione è il versante bancario dell’abusivo ricorso al credito: di provenienza penalistica, l’illecito della banca consiste nell’erogazione effettuata, con dolo o colpa, ad un’impresa in difficoltà economico-finanziaria e priva di concrete prospettive di superamento della crisi. Ma la fattispecie è notoriamente critica, perché l’ordinamento salvaguarda pur sempre l’autonomia contrattuale – tanto più quando il patto sia stretto fra imprese – e anzi incoraggia in vari modi il sostegno finanziario dell’impresa in dissesto. Assai critici risultano, di conseguenza, larghi tratti della disciplina: l’esatto fondamento normativo della responsabilità della banca, il grado di diligenza richiestole, il "quantum" del risarcimento dovuto, gli stessi margini di sindacabilità del merito creditizio. Il giudice è così chiamato a valutazioni caso per caso che non lasciano prevedere facilmente l’esito della lite. "A fortiori" s’impone l’esigenza di ricavare dal folto e disorganico materiale normativo qualche indicazione utile all’affinamento dei giusti rimedi, a tutela non solo – e non tanto – dell’impresa abusivamente finanziata, ma soprattutto dei suoi creditori, potenzialmente pregiudicati dall’abusivo concorrere della banca finanziatrice.
La concessione abusiva del credito tra libertà di contrarre e corretta gestione dell'impresa
EDOARDO FERRANTE
2025-01-01
Abstract
L’abusiva concessione è il versante bancario dell’abusivo ricorso al credito: di provenienza penalistica, l’illecito della banca consiste nell’erogazione effettuata, con dolo o colpa, ad un’impresa in difficoltà economico-finanziaria e priva di concrete prospettive di superamento della crisi. Ma la fattispecie è notoriamente critica, perché l’ordinamento salvaguarda pur sempre l’autonomia contrattuale – tanto più quando il patto sia stretto fra imprese – e anzi incoraggia in vari modi il sostegno finanziario dell’impresa in dissesto. Assai critici risultano, di conseguenza, larghi tratti della disciplina: l’esatto fondamento normativo della responsabilità della banca, il grado di diligenza richiestole, il "quantum" del risarcimento dovuto, gli stessi margini di sindacabilità del merito creditizio. Il giudice è così chiamato a valutazioni caso per caso che non lasciano prevedere facilmente l’esito della lite. "A fortiori" s’impone l’esigenza di ricavare dal folto e disorganico materiale normativo qualche indicazione utile all’affinamento dei giusti rimedi, a tutela non solo – e non tanto – dell’impresa abusivamente finanziata, ma soprattutto dei suoi creditori, potenzialmente pregiudicati dall’abusivo concorrere della banca finanziatrice.| File | Dimensione | Formato | |
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