Il saggio muove da una concezione della costituzione quale insieme di regole che ha il fine specifico di preservare il gruppo politico che pretende di costituire, appunto: questa concezione valorizza (i significati del)le regole della Costituzione che configurano limiti alle tendenze che si pongono in conflitto con quel fine specifico. La tesi che propone intende sostenere che, nell’attuale contesto storico, il dovere costituzionale di svolgere «un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società» è una regola che, proprio nella misura in cui configura limiti alle tendenze (auto)distruttive del gruppo politico, grava oggi (soprattutto) sui soggetti in grado di incidere in qualche modo sulle dinamiche sociali, e cioè in primo luogo sui soggetti che esercitano l’iniziativa economica e che sono nelle condizioni di liberare razionalità espansive sfruttando le potenzialità vertiginose messe a disposizione dalla tecnica: non è un caso che la nostra Costituzione subordini poi l’esercizio di tale libertà al limite specifico dell’«utilità sociale» nell’art. 41, comma 2, Cost.. E poiché la decisione intorno alla determinazione del concreto modo di operare dell’«utilità sociale» – che è formula riassuntiva del progetto di trasformazione sociale, appunto, disegnato in Costituzione – spetta al legislatore, la crisi del lavoro (anche) come dovere rientra nella più generale crisi della rappresentanza politica.
Il lavoro come dovere
Ilenia Massa Pinto
2025-01-01
Abstract
Il saggio muove da una concezione della costituzione quale insieme di regole che ha il fine specifico di preservare il gruppo politico che pretende di costituire, appunto: questa concezione valorizza (i significati del)le regole della Costituzione che configurano limiti alle tendenze che si pongono in conflitto con quel fine specifico. La tesi che propone intende sostenere che, nell’attuale contesto storico, il dovere costituzionale di svolgere «un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società» è una regola che, proprio nella misura in cui configura limiti alle tendenze (auto)distruttive del gruppo politico, grava oggi (soprattutto) sui soggetti in grado di incidere in qualche modo sulle dinamiche sociali, e cioè in primo luogo sui soggetti che esercitano l’iniziativa economica e che sono nelle condizioni di liberare razionalità espansive sfruttando le potenzialità vertiginose messe a disposizione dalla tecnica: non è un caso che la nostra Costituzione subordini poi l’esercizio di tale libertà al limite specifico dell’«utilità sociale» nell’art. 41, comma 2, Cost.. E poiché la decisione intorno alla determinazione del concreto modo di operare dell’«utilità sociale» – che è formula riassuntiva del progetto di trasformazione sociale, appunto, disegnato in Costituzione – spetta al legislatore, la crisi del lavoro (anche) come dovere rientra nella più generale crisi della rappresentanza politica.| File | Dimensione | Formato | |
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