Una recente pronuncia della I sezione della Corte di cassazione afferma che il sopraggiunto istituto della retrodatazione della notizia di reato, di cui all’art. 335-quater c.p.p. avrebbe assorbito ogni altro possibile controllo, anche incidentale, sulla dilazione dell’iscrizione della notizia o del nome della persona cui essa va attribuita. Il nuovo istituto rappresenterebbe dunque la necessaria premessa per poter invocare garanzie ulteriori e diverse, come, in particolare, quella dell’art. 63, comma 2, c.p.p., che stabilisce la inutilizzabilità assoluta, erga omnes delle dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti, che avrebbe dovuto, invece, essere sentita come persona sottoposta alle indagini.

MUTANO GLI ADDENDI MA LA SOMMA NON CAMBIA? UNA PROBLEMATICA LETTURA DEL NUOVO ISTITUTO DELLA RETRODATAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO

SERENA QUATTROCOLO
2025-01-01

Abstract

Una recente pronuncia della I sezione della Corte di cassazione afferma che il sopraggiunto istituto della retrodatazione della notizia di reato, di cui all’art. 335-quater c.p.p. avrebbe assorbito ogni altro possibile controllo, anche incidentale, sulla dilazione dell’iscrizione della notizia o del nome della persona cui essa va attribuita. Il nuovo istituto rappresenterebbe dunque la necessaria premessa per poter invocare garanzie ulteriori e diverse, come, in particolare, quella dell’art. 63, comma 2, c.p.p., che stabilisce la inutilizzabilità assoluta, erga omnes delle dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti, che avrebbe dovuto, invece, essere sentita come persona sottoposta alle indagini.
2025
LXV
5/2025
1509
1519
Notizia di reato, retrodatazione, diritto al silenzio dell'imputato, avvertimenti
SERENA QUATTROCOLO
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