Il saggio ripercorre la vicenda processuale e i profili di giurisdizione riferiti all'inclusione nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni, per effetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 30220 del 2024. La disposizione normativa di riferimento (art. 11 comma 6, lett. b, del Codice di giustizia contabile), nella sua formulazione limitativa della giurisdizione contabile introdotta in via d'urgenza nel 2020, avrebbe determinato una espansione della giurisdizione del giudice amministrativo circa la domanda di annullamento delle determinazioni dell’Istat, ove contestate per vizi di legittimità. La stessa disposizione normativa, a seguito di una pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia UE, era stata disapplicata dalla Corte dei conti. La nozione rilevante di pubblica amministrazione deve considerare il diritto europeo: ne discende l’esigenza di una qualificazione “a determinati fini”, nel caso di specie correlati alla corretta gestione della finanza pubblica. La richiamata sentenza della Cassazione, analizzata in via di sistema, definisce in termini provvedimentali l’atto di inclusione nell’elenco Istat. In questo senso, secondo la Cassazione, l'ambito di materia assegnato alla giurisdizione contabile dall’art. 103 Cost. non eliderebbe comunque la giurisdizione del giudice amministrativo sulla legittimità del provvedimento. Analoghe questioni di giurisdizione si sono verificate in caso di ricorso al dissesto degli enti locali, dove il provvedimento (dichiarazione di dissesto) è preceduto da interventi cogenti della Sezione di controllo della Corte dei conti che individua le ragioni giuridico-finanziarie del dissesto stesso. Se la scelta sulla giurisdizione spetta al legislatore nazionale, sussiste un dubbio di costituzionalità della richiamata disposizione normativa che limita la giurisdizione contabile in materia, per violazione dell’art. 103 Cost. Il contributo analizza l'ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale recentemente sollevata dalla Corte dei conti, fornendo spunti critici riguardo alla mancata censura di violazione del diritto UE e del principio di autosufficienza del ricorso, unitamente al principio del primato del diritto sovranazionale.

Indici ISTAT e rapporto giuridico di rilevanza finanziaria: Actio finium regundorum tra giudice amministrativo e giudice contabile?

FOA' Sergio
2025-01-01

Abstract

Il saggio ripercorre la vicenda processuale e i profili di giurisdizione riferiti all'inclusione nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni, per effetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 30220 del 2024. La disposizione normativa di riferimento (art. 11 comma 6, lett. b, del Codice di giustizia contabile), nella sua formulazione limitativa della giurisdizione contabile introdotta in via d'urgenza nel 2020, avrebbe determinato una espansione della giurisdizione del giudice amministrativo circa la domanda di annullamento delle determinazioni dell’Istat, ove contestate per vizi di legittimità. La stessa disposizione normativa, a seguito di una pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia UE, era stata disapplicata dalla Corte dei conti. La nozione rilevante di pubblica amministrazione deve considerare il diritto europeo: ne discende l’esigenza di una qualificazione “a determinati fini”, nel caso di specie correlati alla corretta gestione della finanza pubblica. La richiamata sentenza della Cassazione, analizzata in via di sistema, definisce in termini provvedimentali l’atto di inclusione nell’elenco Istat. In questo senso, secondo la Cassazione, l'ambito di materia assegnato alla giurisdizione contabile dall’art. 103 Cost. non eliderebbe comunque la giurisdizione del giudice amministrativo sulla legittimità del provvedimento. Analoghe questioni di giurisdizione si sono verificate in caso di ricorso al dissesto degli enti locali, dove il provvedimento (dichiarazione di dissesto) è preceduto da interventi cogenti della Sezione di controllo della Corte dei conti che individua le ragioni giuridico-finanziarie del dissesto stesso. Se la scelta sulla giurisdizione spetta al legislatore nazionale, sussiste un dubbio di costituzionalità della richiamata disposizione normativa che limita la giurisdizione contabile in materia, per violazione dell’art. 103 Cost. Il contributo analizza l'ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale recentemente sollevata dalla Corte dei conti, fornendo spunti critici riguardo alla mancata censura di violazione del diritto UE e del principio di autosufficienza del ricorso, unitamente al principio del primato del diritto sovranazionale.
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https://dirittoeconti.it/articolo-rivista/indici-istat-e-rapporto-giuridico-di-rilevanza-finanziaria-actio-finium-regundorum-tra-giudice-amministrativo-e-giudice-contabile-a-margine-di-cass-ss-uu-n-30220-2024/?_gl=1*14wujvn*_up*MQ..*_ga*MjA3NjY3NjAwLjE3NTQ5MjA5Mjc.*_ga_HD7Y2T0080*czE3NTQ5MjA5MjckbzEkZzEkdDE3NTQ5MjA5NjAkajI3JGwwJGgw
Pubblica amministrazione, Corte dei conti, Istat, finanza pubblica, giudice amministrativo.
FOA' Sergio
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