Nella causa Kinsa, la Corte di giustizia è per la prima volta chiamata a esaminare la validità di disposizioni di armonizzazione di reati e pene sotto il profilo del principio di proporzionalità. Nelle sue conclusioni, l’Avvocato generale Richard de la Tour fa salva la scelta di criminalizzazione in esame, chiarendo al contempo le implicazioni del principio di proporzionalità deireati e delle pene di cui agli artt. 49, par. 3, e 52, par. 1, della Carta per la trasposizione nazionale delle disposizioni di armonizzazione in materia penale. Nonostante la condivisibilità nel merito della soluzione proposta, il contributo avanza alcune riflessioni su due profili rispetto ai quali le conclusioni non offrono sufficienti indicazioni. In primo luogo, l’articolo sostiene che il parametro di validità delle disposizioni di armonizzazione di reati e pene dovrebbe essere concettualizzato in via analoga allo scrutinio di proporzionalità delle disposizioni penali nazionali in base agli artt. 52, par. 1, e 49, par. 3, della Carta. Pertanto, esso non dovrebbe dirsi limitato ai requisiti di idoneità e necessità della misura, in quanto implica valutazioni di natura sia prospettiva, sia retrospettiva circa gli elementi costitutivi dell’illecito e la severità delle sanzioni. In secondo luogo, il contributo argomenta nel senso che il giudizio di validità delle scelte di criminalizzazione sovranazionali richieda uno scrutinio di stretta necessità in sede giurisdizionale.

Lo scrutinio di proporzionalità delle scelte di criminalizzazione sovranazionali: due interrogativi lasciati aperti dalle conclusioni dell’AG Richard de la Tour nella causa Kinsa

Lorenzo Grossio
2025-01-01

Abstract

Nella causa Kinsa, la Corte di giustizia è per la prima volta chiamata a esaminare la validità di disposizioni di armonizzazione di reati e pene sotto il profilo del principio di proporzionalità. Nelle sue conclusioni, l’Avvocato generale Richard de la Tour fa salva la scelta di criminalizzazione in esame, chiarendo al contempo le implicazioni del principio di proporzionalità deireati e delle pene di cui agli artt. 49, par. 3, e 52, par. 1, della Carta per la trasposizione nazionale delle disposizioni di armonizzazione in materia penale. Nonostante la condivisibilità nel merito della soluzione proposta, il contributo avanza alcune riflessioni su due profili rispetto ai quali le conclusioni non offrono sufficienti indicazioni. In primo luogo, l’articolo sostiene che il parametro di validità delle disposizioni di armonizzazione di reati e pene dovrebbe essere concettualizzato in via analoga allo scrutinio di proporzionalità delle disposizioni penali nazionali in base agli artt. 52, par. 1, e 49, par. 3, della Carta. Pertanto, esso non dovrebbe dirsi limitato ai requisiti di idoneità e necessità della misura, in quanto implica valutazioni di natura sia prospettiva, sia retrospettiva circa gli elementi costitutivi dell’illecito e la severità delle sanzioni. In secondo luogo, il contributo argomenta nel senso che il giudizio di validità delle scelte di criminalizzazione sovranazionali richieda uno scrutinio di stretta necessità in sede giurisdizionale.
2025
1
273
290
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