L’evoluzione del pensiero giuridico ha dimostrato che la razionalità del diritto e il destino della ragione umana rivestono da sempre un ruolo centrale nella riflessione giuridica. L’odierno diritto positivo è oggi permeato dalla diffusione delle scienze comportamentali e, in particolare, delle teorie cognitive del nudging e del boosting. Tali studi discendono dalle intuizioni sul concetto di razionalità limitata del decisore umano, in virtù della quale spesso l’uomo cade in errori cognitivi che lo allontanano dalle sue reali preferenze. Tuttavia, se da un lato, il modello empirico-descrittivo di matrice europea offerto dal boosting offre un approccio educativo, ritenendo che le lacune di razionalità dell’uomo possano essere colmate educando le persone a riconoscere un processo cognitivo errato; dall’altro lato, per la teoria del nudging di matrice anglosassone l’irrazionalità umana è irrimediabile, sicché l’unica strada percorribile è l’intrusione dei pubblici poteri nella sfera decisionale dei singoli, da attuarsi mediante “spinte gentili” capaci di influenzare le loro scelte. Nell’ambito dell’agire amministrativo si manifesta come automatico riflesso il collegamento tra le scienze comportamentali e l’introdotto scudo erariale di impunità per le condotte commissive colpose. Il consolidamento dell’amministrazione “di risultato”, ampliando gli spazi di discrezionalità e di merito amministrativo, avrebbe accentuato il fenomeno della c.d. “burocrazia difensiva” dei funzionari pubblici come reazione al rischio percepito di incorrere in responsabilità amministrativo-contabile. L’opzione di semplificazione scelta dal legislatore viene qui analizzata alla luce della teoria del nudging. Conseguentemente, il contributo vuole riflettere su una differente applicazione delle scienze comportamentali nel campo dell’agire amministrativo, affinché la necessità di promuovere l’efficienza della Pubblica Amministrazione non si traduca in forme di deresponsabilizzazione del funzionario pubblico e consenta all’Amministrazione di poter investire sui propri agenti.
Scienze comportamentali e merito amministrativo: lo “scudo erariale”
Giannone Ilaria
2025-01-01
Abstract
L’evoluzione del pensiero giuridico ha dimostrato che la razionalità del diritto e il destino della ragione umana rivestono da sempre un ruolo centrale nella riflessione giuridica. L’odierno diritto positivo è oggi permeato dalla diffusione delle scienze comportamentali e, in particolare, delle teorie cognitive del nudging e del boosting. Tali studi discendono dalle intuizioni sul concetto di razionalità limitata del decisore umano, in virtù della quale spesso l’uomo cade in errori cognitivi che lo allontanano dalle sue reali preferenze. Tuttavia, se da un lato, il modello empirico-descrittivo di matrice europea offerto dal boosting offre un approccio educativo, ritenendo che le lacune di razionalità dell’uomo possano essere colmate educando le persone a riconoscere un processo cognitivo errato; dall’altro lato, per la teoria del nudging di matrice anglosassone l’irrazionalità umana è irrimediabile, sicché l’unica strada percorribile è l’intrusione dei pubblici poteri nella sfera decisionale dei singoli, da attuarsi mediante “spinte gentili” capaci di influenzare le loro scelte. Nell’ambito dell’agire amministrativo si manifesta come automatico riflesso il collegamento tra le scienze comportamentali e l’introdotto scudo erariale di impunità per le condotte commissive colpose. Il consolidamento dell’amministrazione “di risultato”, ampliando gli spazi di discrezionalità e di merito amministrativo, avrebbe accentuato il fenomeno della c.d. “burocrazia difensiva” dei funzionari pubblici come reazione al rischio percepito di incorrere in responsabilità amministrativo-contabile. L’opzione di semplificazione scelta dal legislatore viene qui analizzata alla luce della teoria del nudging. Conseguentemente, il contributo vuole riflettere su una differente applicazione delle scienze comportamentali nel campo dell’agire amministrativo, affinché la necessità di promuovere l’efficienza della Pubblica Amministrazione non si traduca in forme di deresponsabilizzazione del funzionario pubblico e consenta all’Amministrazione di poter investire sui propri agenti.| File | Dimensione | Formato | |
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