Il decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 (Decreto Liberalizzazioni), convertito nella Legge 24 marzo 2012 n. 27, ha abrogato le tariffe professionali e demandato al Ministro vigilante di stabilire con apposito decreto i parametri per la determinazione del compenso dei professionisti, nel caso di liquidazione da parte dell’organo giurisdizionale. Lo stesso decreto ha anche stabilito che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale e deve essere reso noto al cliente con un preventivo di massima. Il Ministero della Giustizia, con decreto n. 140 del 20 luglio 2012, ha quindi fissato i parametri per la liquidazione dei compensi da parte dell’organo giurisdizionale per alcune professioni ordinistiche, tra le quali quella dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Il commercialista, pertanto, in ossequio ai su richiamati provvedimenti legislativi, nella regolazione del rapporto con il cliente deve anche procedere alla preventiva quantificazione dei propri onorari, per renderli noti al cliente al momento del conferimento dell’incarico professionale. Diversamente, il commercialista che non ottempera all’obbligo del preventivo, in caso di successiva contestazione del corrispettivo da parte del cliente, oltre al rischio di incorrere in sanzioni deontologiche, dovrà necessariamente ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento delle competenze e l’autorità giudiziaria, per la liquidazione delle stesse, dovrà necessariamente riferirsi ai parametri fissati dal d.m. 140/2012; decreto che, tra l’altro, dispone: “l’assenza di prova del preventivo di massima previsto dall’art. 9, comma 4, terzo periodo, del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 ... costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”, ovvero un detrimento della quantificazione del compenso da liquidare al professionista. È quindi senz’altro opportuno che il commercialista proceda sempre a formalizzare per iscritto il compenso concordato con il cliente, tramite l’acquisizione della firma di accettazione del cliente in calce al preventivo di massima o al mandato professionale che, oltre a definire chiaramente il perimetro del mandato, dovrà anche, ovviamente, richiamare o puntualmente riportare la misura del compenso preventivato al cliente. La misura del compenso è liberamente determinata dalle parti e, quindi, la sua predeterminazione può avvenire secondo il metodo che il commercialista ritiene più appropriato: sulla base del tempo di lavoro stimato per l’esecuzione della prestazione; sulla base degli onorari consigliati dalle associazioni sindacali; sulla base dei prezzi di mercato; sulla base dei parametri previsti dal d.m. 140/2012; sulla base della tariffa professionale di cui al decreto Ministero della Giustizia settembre 2010 n. 169 che, seppur abrogata, costituisce ancora un riferimento utilizzabile dal commercialista per quantificare il compenso da proporre al cliente, molto meglio strutturato e completo, sotto l’aspetto della tipologie delle attività, del d.m. 140/2012. In mancanza di un onorario preconcordato con il cliente, il decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 costituirà l’unico strumento legale che l’organo giurisdizionale potrà utilizzare per determinare il compenso dovuto al professionista.

Strategie di pricing negli studi di Commercialisti ed Esperti Contabili in Italia: Analisi delle dinamiche e delle sfide per garantire una giusta remunerazione

Christian Rainero;Fabrizio Mosca;Valentina Chiaudano;
2025-01-01

Abstract

Il decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 (Decreto Liberalizzazioni), convertito nella Legge 24 marzo 2012 n. 27, ha abrogato le tariffe professionali e demandato al Ministro vigilante di stabilire con apposito decreto i parametri per la determinazione del compenso dei professionisti, nel caso di liquidazione da parte dell’organo giurisdizionale. Lo stesso decreto ha anche stabilito che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale e deve essere reso noto al cliente con un preventivo di massima. Il Ministero della Giustizia, con decreto n. 140 del 20 luglio 2012, ha quindi fissato i parametri per la liquidazione dei compensi da parte dell’organo giurisdizionale per alcune professioni ordinistiche, tra le quali quella dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Il commercialista, pertanto, in ossequio ai su richiamati provvedimenti legislativi, nella regolazione del rapporto con il cliente deve anche procedere alla preventiva quantificazione dei propri onorari, per renderli noti al cliente al momento del conferimento dell’incarico professionale. Diversamente, il commercialista che non ottempera all’obbligo del preventivo, in caso di successiva contestazione del corrispettivo da parte del cliente, oltre al rischio di incorrere in sanzioni deontologiche, dovrà necessariamente ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere il riconoscimento delle competenze e l’autorità giudiziaria, per la liquidazione delle stesse, dovrà necessariamente riferirsi ai parametri fissati dal d.m. 140/2012; decreto che, tra l’altro, dispone: “l’assenza di prova del preventivo di massima previsto dall’art. 9, comma 4, terzo periodo, del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 ... costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”, ovvero un detrimento della quantificazione del compenso da liquidare al professionista. È quindi senz’altro opportuno che il commercialista proceda sempre a formalizzare per iscritto il compenso concordato con il cliente, tramite l’acquisizione della firma di accettazione del cliente in calce al preventivo di massima o al mandato professionale che, oltre a definire chiaramente il perimetro del mandato, dovrà anche, ovviamente, richiamare o puntualmente riportare la misura del compenso preventivato al cliente. La misura del compenso è liberamente determinata dalle parti e, quindi, la sua predeterminazione può avvenire secondo il metodo che il commercialista ritiene più appropriato: sulla base del tempo di lavoro stimato per l’esecuzione della prestazione; sulla base degli onorari consigliati dalle associazioni sindacali; sulla base dei prezzi di mercato; sulla base dei parametri previsti dal d.m. 140/2012; sulla base della tariffa professionale di cui al decreto Ministero della Giustizia settembre 2010 n. 169 che, seppur abrogata, costituisce ancora un riferimento utilizzabile dal commercialista per quantificare il compenso da proporre al cliente, molto meglio strutturato e completo, sotto l’aspetto della tipologie delle attività, del d.m. 140/2012. In mancanza di un onorario preconcordato con il cliente, il decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 costituirà l’unico strumento legale che l’organo giurisdizionale potrà utilizzare per determinare il compenso dovuto al professionista.
2025
Università di Torino
Collane@unito.it
1
73
9788875903732
Christian Rainero, Fabrizio Mosca, Valentina Chiaudano, Davide Barberis, Simone Nepote
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/2318/2098870
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