A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 112/2017, che, all’art. 1, comma quarto, qualifica come imprese sociali di diritto le cooperative sociali di cui alla L. n. 381/1991, tali società sono assoggettabili, in caso d’insolvenza, esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 14, 1º comma, D.Lgs. n. 112 cit., restando, pertanto, esclusa la sottoposizione delle stesse al fallimento (ora liquidazione giudiziale), prevista in via alternativa dall’art. 2545-terdecies 1º comma, c.c. per le cooperative ‘‘di diritto comune’’.
Non va soggetta a liquidazione giudiziale la cooperativa sociale insolvente
Cavanna Maurizio
2024-01-01
Abstract
A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 112/2017, che, all’art. 1, comma quarto, qualifica come imprese sociali di diritto le cooperative sociali di cui alla L. n. 381/1991, tali società sono assoggettabili, in caso d’insolvenza, esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 14, 1º comma, D.Lgs. n. 112 cit., restando, pertanto, esclusa la sottoposizione delle stesse al fallimento (ora liquidazione giudiziale), prevista in via alternativa dall’art. 2545-terdecies 1º comma, c.c. per le cooperative ‘‘di diritto comune’’.File in questo prodotto:
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