Il contributo considera la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia di gestazio- ne per altre/i (GPA) e, individuati i tre essenziali principi definiti sin dalle prime decisioni, ne valuta l’applicazione più recente. I casi portati all’attenzione della Corte hanno offerto l’occasione di precisa- re le nozioni di ‘vita privata’ e di ‘vita familiare’ garantite dall’art. 8 Cedu e confermare la centralità, nella tutela del nato da GPA, del riconoscimento giuridico del legame genetico con il padre d’intenzione. Benché le ragioni dell’insistenza sull’aspetto biologico ben si comprendano alla luce del- la giurisprudenza Edu in materia di diritto alle origini, tale approccio palesa diversi limiti, ponendo in secondo piano vincoli personali di natura diversa da quella biologica (es. relazioni basate sulla cura) e condizionandone la tutela al riconoscimento giuridico del legame genetico del bambino con almeno uno dei due genitori d’intenzione. Nelle coppie eterosessuali, la posizione della madre d’intenzione appare sempre subordinata a quella del padre d’intenzione, anche nelle ipotesi in cui la stessa fornisca parte del patrimonio genetico nella procedura di GPA.
Madri d’intenzione (e figli di un desiderio): una lettura di genere della giurisprudenza Edu sulla gestazione per altre/i
POLI Ludovica
2025-01-01
Abstract
Il contributo considera la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia di gestazio- ne per altre/i (GPA) e, individuati i tre essenziali principi definiti sin dalle prime decisioni, ne valuta l’applicazione più recente. I casi portati all’attenzione della Corte hanno offerto l’occasione di precisa- re le nozioni di ‘vita privata’ e di ‘vita familiare’ garantite dall’art. 8 Cedu e confermare la centralità, nella tutela del nato da GPA, del riconoscimento giuridico del legame genetico con il padre d’intenzione. Benché le ragioni dell’insistenza sull’aspetto biologico ben si comprendano alla luce del- la giurisprudenza Edu in materia di diritto alle origini, tale approccio palesa diversi limiti, ponendo in secondo piano vincoli personali di natura diversa da quella biologica (es. relazioni basate sulla cura) e condizionandone la tutela al riconoscimento giuridico del legame genetico del bambino con almeno uno dei due genitori d’intenzione. Nelle coppie eterosessuali, la posizione della madre d’intenzione appare sempre subordinata a quella del padre d’intenzione, anche nelle ipotesi in cui la stessa fornisca parte del patrimonio genetico nella procedura di GPA.| File | Dimensione | Formato | |
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