Con la recente sentenza Italgomme, la Corte EDU ha di-chiarato che lo Stato italiano, per il modo in cui attua gli accessi, ispezioni e verifiche tributarie nei locali destinati alle attività imprenditoriali e di lavoro autonomo, ha violato l’art. 8 CEDU, il quale riconosce e tutela il «Diritto al rispetto della vita privata e familiare». Ne consegue per lo Stato italiano l’obbligo di conformarsi alla sentenza, non solo rispetto ai casi concreti che hanno originato la decisione della Corte EDU, ma anche, più in generale, eliminandone a monte le cause (siano esse legislative, amministrative o giurisprudenziali) allo scopo di prevenire il ripetersi in futuro di analoghe infrazioni. Scopo delle presenti riflessioni è cercare di individuare quali cambiamenti ci attendono sul piano delle misure generali, con particolare riferimento alle regole che presiedono alla disposizione ed all’esecuzione degli accessi, ispezioni e verifiche da parte dell’amministrazione finanziaria e alle necessarie garanzie ex ante per chi li subisce. With the recent Italgomme judgment, the European Court of Human Rights declared that the Italian State, due to the way in which it carries out tax access, inspections and audits in business premises and in premises used for professional activities, has violated Article 8 of the Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which recognizes and protects the “Right to re-spect for private and family life” . The Italian State is therefore obliged to comply with the judgment, not only with regard to the specific cases that gave rise to the ECHR’s decision, but also, more generally, by eliminating the causes upstream in order to prevent similar violations from recurring in the future. The purpose of these reflections is to try to identify what changes await us in terms of general measures, with particular reference to the rules governing the provision and execution of tax access, inspections and audits by the tax authorities and the necessary ex ante guarantees for those who undergo them. SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Conclusioni anticipate - 3. La sede aziendale o professionale come domicilio tutelato dall’art. 8 CEDU e (forse) dall’art. 14 Cost. - 4. L’autorizzazione del capo dell’ufficio quale provvedimento autoritativo che determina per il destinatario l’obbligo di subire l’accesso e le conseguenti attività ispettive. - 5. Discrezionalità del capo dell’ufficio e suoi limiti: il ruolo primario del principio della proporzionalità - 6. Gli “autolimiti” mancanti dell’amministrazione finanziaria: criteri selettivi e codice di comportamento - 7. Autorizzazione del capo dell’ufficio e indicazione dello scopo - 8. Autorizzazione del capo dell’ufficio e motivazione - 9. Il presidio della inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite introdotto (o solo ribadito?) con il D.Lgs. n. 219/2023 10. La non arbitrarietà, in astratto, del potere di accesso, ispezione e verifica a legislazione vigente: l’amministrazione finanziaria e i giudici come primi destinatari degli obblighi conformativi, in concreto, alla sentenza Italgomme - 11. Un primo intervento di recepimento della sentenza Italgomme da parte del legislatore (art. 13-bis D.L. n. 84/2025): ancora sull’obbligo di motivazione dell’autorizzazione del capo dell’ufficio - 12. Segue: pregi e difetti dell’art. 13-bis D.L. n. 84/2025. Sulla tecnica legislativa del “raddoppio” applicata al contenuto dell’obbligo di motivazione - 13. Segue: sulla tecnica legislativa del “raddoppio” applicata all’individuazione degli atti da motivare - 14. Segue: sintesi del significato e della portata dell’art. 13-bis D.L. n. 84/2025 - 15. Segue: sull’irretroattività dell’art. 13-bis D.L. n. 84/2025 - 16. Altri tentativi in corso da parte del legislatore - 17. Una questione su cui non può che intervenire il legislatore: la durata massima degli accessi, ispezioni e verifiche - 18. Garanzie ex ante a favore di chi subisce accessi, ispezioni e verifiche e consenso dell’interessato all’esecuzione delle attività di indagine: un’ulteriore giurisprudenza della Corte EDU in attesa di recepimento da parte dello Stato italiano.
Accessi, ispezioni e verifiche tributarie dopo la sentenza "Italgomme" della Corte EDU: garanzie vecchie e nuove
Giuseppe Vanz
2025-01-01
Abstract
Con la recente sentenza Italgomme, la Corte EDU ha di-chiarato che lo Stato italiano, per il modo in cui attua gli accessi, ispezioni e verifiche tributarie nei locali destinati alle attività imprenditoriali e di lavoro autonomo, ha violato l’art. 8 CEDU, il quale riconosce e tutela il «Diritto al rispetto della vita privata e familiare». Ne consegue per lo Stato italiano l’obbligo di conformarsi alla sentenza, non solo rispetto ai casi concreti che hanno originato la decisione della Corte EDU, ma anche, più in generale, eliminandone a monte le cause (siano esse legislative, amministrative o giurisprudenziali) allo scopo di prevenire il ripetersi in futuro di analoghe infrazioni. Scopo delle presenti riflessioni è cercare di individuare quali cambiamenti ci attendono sul piano delle misure generali, con particolare riferimento alle regole che presiedono alla disposizione ed all’esecuzione degli accessi, ispezioni e verifiche da parte dell’amministrazione finanziaria e alle necessarie garanzie ex ante per chi li subisce. With the recent Italgomme judgment, the European Court of Human Rights declared that the Italian State, due to the way in which it carries out tax access, inspections and audits in business premises and in premises used for professional activities, has violated Article 8 of the Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which recognizes and protects the “Right to re-spect for private and family life” . The Italian State is therefore obliged to comply with the judgment, not only with regard to the specific cases that gave rise to the ECHR’s decision, but also, more generally, by eliminating the causes upstream in order to prevent similar violations from recurring in the future. The purpose of these reflections is to try to identify what changes await us in terms of general measures, with particular reference to the rules governing the provision and execution of tax access, inspections and audits by the tax authorities and the necessary ex ante guarantees for those who undergo them. SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Conclusioni anticipate - 3. La sede aziendale o professionale come domicilio tutelato dall’art. 8 CEDU e (forse) dall’art. 14 Cost. - 4. L’autorizzazione del capo dell’ufficio quale provvedimento autoritativo che determina per il destinatario l’obbligo di subire l’accesso e le conseguenti attività ispettive. - 5. Discrezionalità del capo dell’ufficio e suoi limiti: il ruolo primario del principio della proporzionalità - 6. Gli “autolimiti” mancanti dell’amministrazione finanziaria: criteri selettivi e codice di comportamento - 7. Autorizzazione del capo dell’ufficio e indicazione dello scopo - 8. Autorizzazione del capo dell’ufficio e motivazione - 9. Il presidio della inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite introdotto (o solo ribadito?) con il D.Lgs. n. 219/2023 10. La non arbitrarietà, in astratto, del potere di accesso, ispezione e verifica a legislazione vigente: l’amministrazione finanziaria e i giudici come primi destinatari degli obblighi conformativi, in concreto, alla sentenza Italgomme - 11. Un primo intervento di recepimento della sentenza Italgomme da parte del legislatore (art. 13-bis D.L. n. 84/2025): ancora sull’obbligo di motivazione dell’autorizzazione del capo dell’ufficio - 12. Segue: pregi e difetti dell’art. 13-bis D.L. n. 84/2025. Sulla tecnica legislativa del “raddoppio” applicata al contenuto dell’obbligo di motivazione - 13. Segue: sulla tecnica legislativa del “raddoppio” applicata all’individuazione degli atti da motivare - 14. Segue: sintesi del significato e della portata dell’art. 13-bis D.L. n. 84/2025 - 15. Segue: sull’irretroattività dell’art. 13-bis D.L. n. 84/2025 - 16. Altri tentativi in corso da parte del legislatore - 17. Una questione su cui non può che intervenire il legislatore: la durata massima degli accessi, ispezioni e verifiche - 18. Garanzie ex ante a favore di chi subisce accessi, ispezioni e verifiche e consenso dell’interessato all’esecuzione delle attività di indagine: un’ulteriore giurisprudenza della Corte EDU in attesa di recepimento da parte dello Stato italiano.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



