Il lavoro verte sugli effetti della liquidazione giudiziale sui contratti di borsa a termine. La legge ne prescrive lo scioglimento, così sottraendo il patrimonio dell’imprenditore decotto al rischio legato all’oscillazione nel tempo del parametro finanziario sottostante al negozio. L’enucleazione dell’interesse protetto permette di individuare l’esatta area di applicazione della norma, estensibile a tutti quei rapporti in cui il differimento dell’esecuzione delle prestazioni a un termine prestabilito non svolga una mera funzione dilatoria, ma assuma rilevanza ai fini della determinazione della causa del contratto. Si affrontano altresì le implicazioni dello scioglimento (assimilabile, nella sostanza, all’anticipazione della scadenza originariamente pattuita), con particolare riguardo ai criteri di liquidazione del rapporto (incluso quello basato sul costo di sostituzione) e alle problematiche inerenti alla possibilità, per il contraente in bonis, di portare il credito che dovesse risultare in capo alla liquidazione giudiziale in compensazione con i propri eventuali controcrediti.
I contratti di borsa a termine
Marco Maria Aiello
2025-01-01
Abstract
Il lavoro verte sugli effetti della liquidazione giudiziale sui contratti di borsa a termine. La legge ne prescrive lo scioglimento, così sottraendo il patrimonio dell’imprenditore decotto al rischio legato all’oscillazione nel tempo del parametro finanziario sottostante al negozio. L’enucleazione dell’interesse protetto permette di individuare l’esatta area di applicazione della norma, estensibile a tutti quei rapporti in cui il differimento dell’esecuzione delle prestazioni a un termine prestabilito non svolga una mera funzione dilatoria, ma assuma rilevanza ai fini della determinazione della causa del contratto. Si affrontano altresì le implicazioni dello scioglimento (assimilabile, nella sostanza, all’anticipazione della scadenza originariamente pattuita), con particolare riguardo ai criteri di liquidazione del rapporto (incluso quello basato sul costo di sostituzione) e alle problematiche inerenti alla possibilità, per il contraente in bonis, di portare il credito che dovesse risultare in capo alla liquidazione giudiziale in compensazione con i propri eventuali controcrediti.| File | Dimensione | Formato | |
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