Il lavoro verte sugli effetti della dichiarazione della liquidazione giudiziale sul contratto di associazione in partecipazione, distinguendo le ipotesi in cui la procedura interessi l’associante o l’associato. Mentre questo secondo caso trova applicazione la disciplina generale, al primo è dedicata la norma speciale che dispone l’automatico scioglimento del negozio alla data di apertura della procedura. Fa eccezione l’eventualità in cui intervenga l’autorizzazione dell’esercizio provvisorio, fattispecie nella quale non vi è ragione per discostarsi dalla previsione di cui all’art. 211, 8° comma, c.c.i.i. In conseguenza dello scioglimento del rapporto, operante ex nunc, l’associato, anche sulla scorta delle risultanze del rendiconto (alla cui redazione deve provvedere il curatore), da un lato ha titolo per insinuare al passivo i crediti derivanti dagli utili di propria spettanza già maturati e dalla restituzione dell’apporto (al netto delle perdite allo stesso imputabili); dall’altro è tenuto a completare il versamento nei limiti in cui esso si riveli necessario per copri-re le perdite pregresse di competenza dell’associato medesimo
L’associazione in partecipazione
Marco Maria Aiello
2025-01-01
Abstract
Il lavoro verte sugli effetti della dichiarazione della liquidazione giudiziale sul contratto di associazione in partecipazione, distinguendo le ipotesi in cui la procedura interessi l’associante o l’associato. Mentre questo secondo caso trova applicazione la disciplina generale, al primo è dedicata la norma speciale che dispone l’automatico scioglimento del negozio alla data di apertura della procedura. Fa eccezione l’eventualità in cui intervenga l’autorizzazione dell’esercizio provvisorio, fattispecie nella quale non vi è ragione per discostarsi dalla previsione di cui all’art. 211, 8° comma, c.c.i.i. In conseguenza dello scioglimento del rapporto, operante ex nunc, l’associato, anche sulla scorta delle risultanze del rendiconto (alla cui redazione deve provvedere il curatore), da un lato ha titolo per insinuare al passivo i crediti derivanti dagli utili di propria spettanza già maturati e dalla restituzione dell’apporto (al netto delle perdite allo stesso imputabili); dall’altro è tenuto a completare il versamento nei limiti in cui esso si riveli necessario per copri-re le perdite pregresse di competenza dell’associato medesimo| File | Dimensione | Formato | |
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