Oggetto di ampio dibattito dottrinale e di un serrato confronto giurisprudenziale tra Corti nazionali e Corte EDU, l’istituto della confisca urbanistica ha conosciuto, negli anni, un’evoluzione ermeneutica significativa, imposta dalla necessità di garantire il pieno rispetto delle garanzie convenzionali, anche a dato normativo immutato. Risolte in via interpretativa le questioni derivanti dal rispetto dei canoni ex artt. 6 e 7 CEDU, alla luce della natura sostanzialmente penale attribuita dai giudici di Strasburgo a tale misura, le principali perplessità sembrano oggi interessare la compatibilità della normativa nazionale con il principio di proporzionalità di cui all’art. 1 Prot. Ad. 1 CEDU. Le riflessioni sul tema, invero, alimentano ulteriormente una discussione che insiste da tempo sulla necessità di un intervento riformatore da parte del legislatore. Lo dimostra, da ultimo, una recente pronuncia della Consulta, decisa nel senso dell’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 2, T.U.E.: la sentenza n. 146/2021, motivata proprio dalla necessità di rispettare gli spazi di discrezionalità legislativa, offre l’occasione di ripercorrere l’intera parabola tracciata dall’evoluzione interpretativa in materia, svolgendo alcune riflessioni critiche sulla disciplina attuale ex artt. 30 e 44 T.U.E. e ribadendo il monito al legislatore per una riscrittura complessiva e ragionevole.
Riflessioni sul dibattito multilivello in tema di confisca urbanistica: tra nuove consapevolezze e perdurante arretratezza dell’ordinamento interno
Sara Prandi
2022-01-01
Abstract
Oggetto di ampio dibattito dottrinale e di un serrato confronto giurisprudenziale tra Corti nazionali e Corte EDU, l’istituto della confisca urbanistica ha conosciuto, negli anni, un’evoluzione ermeneutica significativa, imposta dalla necessità di garantire il pieno rispetto delle garanzie convenzionali, anche a dato normativo immutato. Risolte in via interpretativa le questioni derivanti dal rispetto dei canoni ex artt. 6 e 7 CEDU, alla luce della natura sostanzialmente penale attribuita dai giudici di Strasburgo a tale misura, le principali perplessità sembrano oggi interessare la compatibilità della normativa nazionale con il principio di proporzionalità di cui all’art. 1 Prot. Ad. 1 CEDU. Le riflessioni sul tema, invero, alimentano ulteriormente una discussione che insiste da tempo sulla necessità di un intervento riformatore da parte del legislatore. Lo dimostra, da ultimo, una recente pronuncia della Consulta, decisa nel senso dell’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 2, T.U.E.: la sentenza n. 146/2021, motivata proprio dalla necessità di rispettare gli spazi di discrezionalità legislativa, offre l’occasione di ripercorrere l’intera parabola tracciata dall’evoluzione interpretativa in materia, svolgendo alcune riflessioni critiche sulla disciplina attuale ex artt. 30 e 44 T.U.E. e ribadendo il monito al legislatore per una riscrittura complessiva e ragionevole.| File | Dimensione | Formato | |
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