Il contributo analizza criticamente la legge n. 1 del 2026, che ha riformato l’istituto della responsabilità amministrativa per danno erariale e le funzioni della Corte dei conti. La legge modifica la definizione di colpa grave; estende il campo d’applicazione delle fattispecie che limitano la responsabilità amministrativa soltanto ai fatti o alle omissioni sostenuti dall’elemento soggettivo del dolo; orienta il potere riduttivo del giudice contabile e prevede un doppio tetto per limitare l’importo massimo del danno recuperabile; introduce forme di copertura assicurativa per danno erariale e amplia il novero dei contratti d’appalto sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Invocando il principio di efficienza, reintroduce e rafforza il controllo preventivo di legittimità e prevede una nuova attività consultiva della Corte dei conti anche riferita ad attività amministrative specifiche, addirittura prevedendo il silenzio-assenso ove il giudice contabile non si pronunci nei termini previsti. Interviene infine prevedendo forme di centralizzazione e di deterritorializzazione delle funzioni anche requirenti della Corte dei conti. Ne risulta un quadro che non introduce in via generale una maggiore tutela per la comunità amministrata e che tende a coinvolgere il giudice contabile direttamente nell’esercizio dell’attività amministrativa, sollevando alcuni dubbi di legittimità costituzionale.
La riforma della Corte dei conti e della responsabilità amministrativa. Profili critici: un giudice chiamato a co-amministrare?
FOA' Sergio
2026-01-01
Abstract
Il contributo analizza criticamente la legge n. 1 del 2026, che ha riformato l’istituto della responsabilità amministrativa per danno erariale e le funzioni della Corte dei conti. La legge modifica la definizione di colpa grave; estende il campo d’applicazione delle fattispecie che limitano la responsabilità amministrativa soltanto ai fatti o alle omissioni sostenuti dall’elemento soggettivo del dolo; orienta il potere riduttivo del giudice contabile e prevede un doppio tetto per limitare l’importo massimo del danno recuperabile; introduce forme di copertura assicurativa per danno erariale e amplia il novero dei contratti d’appalto sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Invocando il principio di efficienza, reintroduce e rafforza il controllo preventivo di legittimità e prevede una nuova attività consultiva della Corte dei conti anche riferita ad attività amministrative specifiche, addirittura prevedendo il silenzio-assenso ove il giudice contabile non si pronunci nei termini previsti. Interviene infine prevedendo forme di centralizzazione e di deterritorializzazione delle funzioni anche requirenti della Corte dei conti. Ne risulta un quadro che non introduce in via generale una maggiore tutela per la comunità amministrata e che tende a coinvolgere il giudice contabile direttamente nell’esercizio dell’attività amministrativa, sollevando alcuni dubbi di legittimità costituzionale.| File | Dimensione | Formato | |
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