Il rinvio pregiudiziale nella causa Kinsa ha rappresentato la prima occasione per la Corte di giustizia di pronunciarsi sulla validità degli obblighi sovranazionali di criminalizzazione assumendo quale parametro la Carta dei diritti fondamentali, nonché sulla compatibilità con quest’ultima delle relative disposizioni penali di recepimento. In particolare, la causa riguardava il reato di favoreggiamento dell’ingresso e del transito illegali nel territorio degli Stati membri, armonizzato dall’art. 1, par. 1, lett. a), della direttiva 2002/90/CE e recepito nell’ordinamento italiano dall’art. 12 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Nell’affrontare tali questioni, le conclusioni dell’Avvocato generale e la sentenza della Corte hanno seguito due approcci radicalmente diversi che si prestano ad altrettante considerazioni critiche. In particolare, queste ultime concernono, da un lato, l’interpretazione della portata dell’obbligo di criminalizzazione stabilito dalla direttiva e, dall’altro lato, lo scrutinio di legittimità di quest’ultimo e del suo recepimento in base all’art. 52, par. 1, della Carta. Alla luce di tali considerazioni, il contributo sostiene che la causa Kinsa rappresenta un’opportunità mancata per chiarire i limiti posti dalla tutela dei diritti fondamentali alle scelte di criminalizzazione sovranazionali.
La tutela dei diritti fondamentali quale limite alle scelte di criminalizzazione sovranazionali: due differenti ricostruzioni e due osservazioni critiche a margine della causa Kinsa
Lorenzo Grossio
2026-01-01
Abstract
Il rinvio pregiudiziale nella causa Kinsa ha rappresentato la prima occasione per la Corte di giustizia di pronunciarsi sulla validità degli obblighi sovranazionali di criminalizzazione assumendo quale parametro la Carta dei diritti fondamentali, nonché sulla compatibilità con quest’ultima delle relative disposizioni penali di recepimento. In particolare, la causa riguardava il reato di favoreggiamento dell’ingresso e del transito illegali nel territorio degli Stati membri, armonizzato dall’art. 1, par. 1, lett. a), della direttiva 2002/90/CE e recepito nell’ordinamento italiano dall’art. 12 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Nell’affrontare tali questioni, le conclusioni dell’Avvocato generale e la sentenza della Corte hanno seguito due approcci radicalmente diversi che si prestano ad altrettante considerazioni critiche. In particolare, queste ultime concernono, da un lato, l’interpretazione della portata dell’obbligo di criminalizzazione stabilito dalla direttiva e, dall’altro lato, lo scrutinio di legittimità di quest’ultimo e del suo recepimento in base all’art. 52, par. 1, della Carta. Alla luce di tali considerazioni, il contributo sostiene che la causa Kinsa rappresenta un’opportunità mancata per chiarire i limiti posti dalla tutela dei diritti fondamentali alle scelte di criminalizzazione sovranazionali.| File | Dimensione | Formato | |
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