Il presente contributo si propone l’obiettivo di esaminare in un’analisi coordinata della prassi giurisprudenziale di merito e del quadro delle best practices di categoria, nonché dell’input normativo, il contesto di valutazione dell’idoneità del Modello 231 implementato dall’ente dopo la commissione dell’illecito e funzionale all’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 12, comma 2, lett. b), d.lgs. 231/2001. Da una parte, si è riscontrata una progressiva «standardizzazione» dell’apprezzamento dei giudici sulla specificità e l’efficienza delle misure di compliance adottate post delictum; dall’altra si riconosce un quadro regolatorio orientato a favorire la riparazione risarcitoria a scapito di quella organizzativa dei presidi di controllo. L’idea che emerge è che la fenomenologia criminale, oggetto dell’attività di prevenzione, sia finita per diventare il «convitato di pietra» non solo nell’esperienza giudiziale ma anche nelle valutazioni di politica legislativa, tesa a estendere i margini di responsabilità degli enti, senza coadiuvarli verso l’adozione di più virtuosi assetti di gestione del rischio-reato. Le dinamiche della realtà criminale, una volta diventate manifeste nel «fallimento» degli strumenti di compliance preventiva, potrebbero diventare la principale fonte cognitiva di cui servirsi per affinare una tipizzazione delle misure di controllo, in particolare per quelle adottate post delictum, dando al giudice uno strumento qualitativo di più puntuale dosimetria punitiva ed elevando la premialità sanzionatoria prevista nel decreto 231 a un più efficace stimolo per la riparazione organizzativa.

COMPLIANCE «RIPARATIVA» E PREMIALITÀ SANZIONATORIA. TEORIA E PRASSI A CONFRONTO: L’IDONEITÀ DEL MODELLO 231 POST DELICTUM

Gaia de Lisi
2023-01-01

Abstract

Il presente contributo si propone l’obiettivo di esaminare in un’analisi coordinata della prassi giurisprudenziale di merito e del quadro delle best practices di categoria, nonché dell’input normativo, il contesto di valutazione dell’idoneità del Modello 231 implementato dall’ente dopo la commissione dell’illecito e funzionale all’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 12, comma 2, lett. b), d.lgs. 231/2001. Da una parte, si è riscontrata una progressiva «standardizzazione» dell’apprezzamento dei giudici sulla specificità e l’efficienza delle misure di compliance adottate post delictum; dall’altra si riconosce un quadro regolatorio orientato a favorire la riparazione risarcitoria a scapito di quella organizzativa dei presidi di controllo. L’idea che emerge è che la fenomenologia criminale, oggetto dell’attività di prevenzione, sia finita per diventare il «convitato di pietra» non solo nell’esperienza giudiziale ma anche nelle valutazioni di politica legislativa, tesa a estendere i margini di responsabilità degli enti, senza coadiuvarli verso l’adozione di più virtuosi assetti di gestione del rischio-reato. Le dinamiche della realtà criminale, una volta diventate manifeste nel «fallimento» degli strumenti di compliance preventiva, potrebbero diventare la principale fonte cognitiva di cui servirsi per affinare una tipizzazione delle misure di controllo, in particolare per quelle adottate post delictum, dando al giudice uno strumento qualitativo di più puntuale dosimetria punitiva ed elevando la premialità sanzionatoria prevista nel decreto 231 a un più efficace stimolo per la riparazione organizzativa.
2023
3
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Gaia de Lisi
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