Con la sentenza n. 18 del 2022 la Consulta interviene nuovamente sull’art. 41-bis ord. penit., dichiarando l’illegittimità del visto di censura sulla corrispondenza intrattenuta tra detenuto e difensore. Per bilanciare il diritto di difesa con i beni di sicurezza e ordine pubblico, la Corte sottopone la misura al vaglio del principio di ragionevolezza e utilizza, in favore del primo, il criterio del surplus di tutela, enucleato nella precedente sentenza n. 143 del 2013, ulteriormente sviluppando i passaggi del c.d. test di proporzionalità.

Ancora sul 41-bis: la Corte costituzionale tra diritto di difesa, principio di ragionevolezza e ruolo del difensore

Margherita Pizzoferrato
2023-01-01

Abstract

Con la sentenza n. 18 del 2022 la Consulta interviene nuovamente sull’art. 41-bis ord. penit., dichiarando l’illegittimità del visto di censura sulla corrispondenza intrattenuta tra detenuto e difensore. Per bilanciare il diritto di difesa con i beni di sicurezza e ordine pubblico, la Corte sottopone la misura al vaglio del principio di ragionevolezza e utilizza, in favore del primo, il criterio del surplus di tutela, enucleato nella precedente sentenza n. 143 del 2013, ulteriormente sviluppando i passaggi del c.d. test di proporzionalità.
2023
2
464
477
41-bis ord. penit., diritto di difesa, principio di ragionevolezza, Corte costituzionale, carcere duro, test di proporzionalità, corrispondenza
Margherita Pizzoferrato
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