Con la sentenza n. 18 del 2022 la Consulta interviene nuovamente sull’art. 41-bis ord. penit., dichiarando l’illegittimità del visto di censura sulla corrispondenza intrattenuta tra detenuto e difensore. Per bilanciare il diritto di difesa con i beni di sicurezza e ordine pubblico, la Corte sottopone la misura al vaglio del principio di ragionevolezza e utilizza, in favore del primo, il criterio del surplus di tutela, enucleato nella precedente sentenza n. 143 del 2013, ulteriormente sviluppando i passaggi del c.d. test di proporzionalità.
Ancora sul 41-bis: la Corte costituzionale tra diritto di difesa, principio di ragionevolezza e ruolo del difensore
Margherita Pizzoferrato
2023-01-01
Abstract
Con la sentenza n. 18 del 2022 la Consulta interviene nuovamente sull’art. 41-bis ord. penit., dichiarando l’illegittimità del visto di censura sulla corrispondenza intrattenuta tra detenuto e difensore. Per bilanciare il diritto di difesa con i beni di sicurezza e ordine pubblico, la Corte sottopone la misura al vaglio del principio di ragionevolezza e utilizza, in favore del primo, il criterio del surplus di tutela, enucleato nella precedente sentenza n. 143 del 2013, ulteriormente sviluppando i passaggi del c.d. test di proporzionalità.File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



