Il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione al delitto di furto in abitazione. L’ordinanza si basa su due punti: il primo riguarda la presunta violazione dei principi di ragionevolezza e di offensività; il secondo, invece, concerne il possibile contrasto con il principio di uguaglianza e con la funzione risocializzante della pena. A partire da una concezione “personalista” della privata dimora e delle sue pertinenze, infatti, per il rimettente solo i luoghi strettamente legati alla sfera privata dell’individuo meriterebbero la tutela “rafforzata” rappresentata dall’aspro trattamento sanzionatorio previsto dalla fattispecie in parola. Sullo sfondo si staglia quel principio di individualizzazione delle pene che sgorga dall’intreccio tra uguaglianza, proporzionalità e teleologia rieducativa; il percorso lungo il quale si snoda l’intera vicenda, però, è quello del rapporto tra discrezionalità del legislatore e margine di sindacato costituzionale rispetto alle sue scelte di incriminazione. Quest’ultimo ha tradizionalmente rappresentato un “campo da gioco” ostico per il giudice delle leggi. Oggi, tuttavia, il perimetro dell’intervento legislativo in punto di trattamento sanzionatorio sembra arretrare sensibilmente a vantaggio della cd. “effettività” dei diritti. Se le ricadute di questa tendenza interpretativa appaiono certamente favorevoli per il reo in termini sostanziali, non vanno comunque sottovalutate le criticità che possono produrre nell’ambito della separazione dei poteri.
Il delitto di furto in abitazione alla prova della nozione "personalista" di privata dimora e delle sue pertinenze. Alla ricerca di un difficile equilibrio tra principio di proporzionalità e separazione dei poteri.
Francesco d'Errico
2025-01-01
Abstract
Il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione al delitto di furto in abitazione. L’ordinanza si basa su due punti: il primo riguarda la presunta violazione dei principi di ragionevolezza e di offensività; il secondo, invece, concerne il possibile contrasto con il principio di uguaglianza e con la funzione risocializzante della pena. A partire da una concezione “personalista” della privata dimora e delle sue pertinenze, infatti, per il rimettente solo i luoghi strettamente legati alla sfera privata dell’individuo meriterebbero la tutela “rafforzata” rappresentata dall’aspro trattamento sanzionatorio previsto dalla fattispecie in parola. Sullo sfondo si staglia quel principio di individualizzazione delle pene che sgorga dall’intreccio tra uguaglianza, proporzionalità e teleologia rieducativa; il percorso lungo il quale si snoda l’intera vicenda, però, è quello del rapporto tra discrezionalità del legislatore e margine di sindacato costituzionale rispetto alle sue scelte di incriminazione. Quest’ultimo ha tradizionalmente rappresentato un “campo da gioco” ostico per il giudice delle leggi. Oggi, tuttavia, il perimetro dell’intervento legislativo in punto di trattamento sanzionatorio sembra arretrare sensibilmente a vantaggio della cd. “effettività” dei diritti. Se le ricadute di questa tendenza interpretativa appaiono certamente favorevoli per il reo in termini sostanziali, non vanno comunque sottovalutate le criticità che possono produrre nell’ambito della separazione dei poteri.| File | Dimensione | Formato | |
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