Il contributo analizza nozione e inquadramento giuridico del danno all'immagine della pubblica amministrazione, analizzando in particolare la sentenza n. 3 del 2026 delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti. Tale importante pronuncia, intervenuta in via nomofilattica, ha risolto un delicato dubbio interpretativo che aveva diviso la giurisprudenza contabile, riconoscendo la possibilità di estendere l’azione di responsabilità per danno all’immagine della p.a. oltre il perimetro dei reati contro la pubblica amministrazione espressamente richiamati dall’art. 7 della l. n. 97/2001, poi abrogato, ed includendovi, alla luce del Codice di giustizia contabile, anche fattispecie criminose diverse, ma comunque idonee a ledere il prestigio e la credibilità dell’ente pubblico, come nel caso del delitto di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. La pronuncia, solidamente argomentata e densa di richiami alla giurisprudenza costituzionale, europea e di legittimità, garantisce la tutela del diritto all’immagine della pubblica amministrazione, da intendere non solo come persona giuridica pubblica, ma anche come soggetto giuridico esponenziale della collettività, al cui servizio essa è posta (ai sensi degli artt. 54, 97 e 98 Cost.). Le Sezioni riunite inquadrano il danno in esame in termini di danno-conseguenza, escludendo una fattispecie di danno in re ipsa ed ammettendo la prova del danno patrimoniale da “perdita di immagine” anche per presunzioni e mediante il ricorso a nozioni di comune esperienza.
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione nella sua aggiornata dimensione costituzionale. La nomofilachia contabile a tutela della collettività.
FOA' Sergio
2026-01-01
Abstract
Il contributo analizza nozione e inquadramento giuridico del danno all'immagine della pubblica amministrazione, analizzando in particolare la sentenza n. 3 del 2026 delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti. Tale importante pronuncia, intervenuta in via nomofilattica, ha risolto un delicato dubbio interpretativo che aveva diviso la giurisprudenza contabile, riconoscendo la possibilità di estendere l’azione di responsabilità per danno all’immagine della p.a. oltre il perimetro dei reati contro la pubblica amministrazione espressamente richiamati dall’art. 7 della l. n. 97/2001, poi abrogato, ed includendovi, alla luce del Codice di giustizia contabile, anche fattispecie criminose diverse, ma comunque idonee a ledere il prestigio e la credibilità dell’ente pubblico, come nel caso del delitto di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. La pronuncia, solidamente argomentata e densa di richiami alla giurisprudenza costituzionale, europea e di legittimità, garantisce la tutela del diritto all’immagine della pubblica amministrazione, da intendere non solo come persona giuridica pubblica, ma anche come soggetto giuridico esponenziale della collettività, al cui servizio essa è posta (ai sensi degli artt. 54, 97 e 98 Cost.). Le Sezioni riunite inquadrano il danno in esame in termini di danno-conseguenza, escludendo una fattispecie di danno in re ipsa ed ammettendo la prova del danno patrimoniale da “perdita di immagine” anche per presunzioni e mediante il ricorso a nozioni di comune esperienza.| File | Dimensione | Formato | |
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