Nella sentenza qui annotata si analizza la decisione della Corte UE sul ricorso della Polonia contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea per l’annullamento dell’art. 17, par. 4, lett. b) e c), Dir. 2019/790, sostenendo che tale disposizione viola la libertà di espressione e di informazione degli utenti delle piattaforme. Ai sensi dell’articolo 17 della Dir. 2019/790, gli OCSSPs compiono atti di comunicazione pubblica quando danno accesso alle opere protette caricate dai loro utenti e sono responsabili verso i titolari di diritti. Per essere esonerati da responsabilità gli OCSSP dovrebbero ottenere autorizzazioni dai titolari dei diritti per la diffusione dei contenuti caricati dagli utenti sulle loro piattaforme, oppure dovrebbero adempiere i doveri di diligenza previsti dall’articolo 17, 4° comma, Dir. 2019/790. Quest’ultima norma impone agli OCSSP di installare meccanismi di controllo preventivo per il filtraggio automatico dei contenuti, il cui utilizzo, secondo la Polonia, potrebbe condurre al blocco di contenuti leciti, costituendo così una limitazione all’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione degli utenti delle piattaforme. La Corte ha confermato tale limitazione, ritenendola però giustificata alla luce del test di proporzionalità di cui all’articolo 52, par. 1 della Carta. Nella nota si analizzano le sei argomentazioni della Corte sul perché la limitazione imposta dall’art. 17, par. 4 è giustificata, e non limita in modo sproporzionato il diritto alla libertà di espressione e di informazione degli utenti.
La “giustificata” limitazione dell'art. 17, Dir. 2019/790 sulla libertà di espressione e di informazione degli utenti
Xhemalaj Ejona
2023-01-01
Abstract
Nella sentenza qui annotata si analizza la decisione della Corte UE sul ricorso della Polonia contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea per l’annullamento dell’art. 17, par. 4, lett. b) e c), Dir. 2019/790, sostenendo che tale disposizione viola la libertà di espressione e di informazione degli utenti delle piattaforme. Ai sensi dell’articolo 17 della Dir. 2019/790, gli OCSSPs compiono atti di comunicazione pubblica quando danno accesso alle opere protette caricate dai loro utenti e sono responsabili verso i titolari di diritti. Per essere esonerati da responsabilità gli OCSSP dovrebbero ottenere autorizzazioni dai titolari dei diritti per la diffusione dei contenuti caricati dagli utenti sulle loro piattaforme, oppure dovrebbero adempiere i doveri di diligenza previsti dall’articolo 17, 4° comma, Dir. 2019/790. Quest’ultima norma impone agli OCSSP di installare meccanismi di controllo preventivo per il filtraggio automatico dei contenuti, il cui utilizzo, secondo la Polonia, potrebbe condurre al blocco di contenuti leciti, costituendo così una limitazione all’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione degli utenti delle piattaforme. La Corte ha confermato tale limitazione, ritenendola però giustificata alla luce del test di proporzionalità di cui all’articolo 52, par. 1 della Carta. Nella nota si analizzano le sei argomentazioni della Corte sul perché la limitazione imposta dall’art. 17, par. 4 è giustificata, e non limita in modo sproporzionato il diritto alla libertà di espressione e di informazione degli utenti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



