Il saggio ricostruisce l’evoluzione del giudizio di parificazione dei rendiconti regionali della Corte dei conti, mettendo in luce come quest’istituto non possa più essere considerato un mero controllo tecnico-contabile, ma debba essere interpretato come un istituto complesso di controllo-garanzia della legalità finanziaria. In origine limitata al riscontro formale tra scritture e risultati, la parificazione si è progressivamente trasformata in una verifica sostanziale dell’intera gestione finanziaria regionale, alla luce dei principi costituzionali di equilibrio, sostenibilità e trasparenza del bilancio. Quest’evoluzione è il frutto della costituzionalizzazione del bilancio, dell’incidenza del diritto dell’Unione europea e del rafforzamento della responsabilità finanziaria degli enti territoriali. In tale prospettiva, l’istituto si configura come un controllo “sul bilancio” inteso quale bene pubblico, essenziale per la verificabilità democratica delle scelte finanziarie e per la tutela dei diritti fondamentali, strettamente connessi alla disponibilità delle risorse. La parificazione diventa così momento imprescindibile per assicurare trasparenza, responsabilità politica e attendibilità della rappresentazione contabile. Nell’ambito di questa dimensione di controllo-garanzia, l’autore evidenzia con forza alcuni caratteri sostanzialmente giurisdizionali del giudizio di parificazione. Tale giudizio si svolge infatti secondo le formalità della giurisdizione contenziosa, in pieno contraddittorio tra le parti e si conclude con una decisione idonea a incidere direttamente sui saldi di bilancio e sulla sfera giuridica dell’ente. Peraltro, la possibilità di sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale conferma quest’impostazione. Ne emerge una figura ibrida, in cui controllo e giurisdizione si intrecciano. Proprio questa natura composita rende inadeguate le tradizionali categorie dogmatiche e impone una lettura funzionale dell’istituto. In questa chiave critica viene, inoltre, esaminata la sentenza n. 34 del 2024 delle Sezioni Riunite, che nega la natura giurisdizionale della parificazione: secondo l’autore, tale impostazione risulta incoerente, in quanto disconosce sul piano teorico ciò che emerge chiaramente sul piano strutturale ed effettuale.

L'evoluzione del giudizio di parificazione dei rendiconti regionali da parte della Corte dei conti alla luce della riforma introdotta dalla legge n. 1/2026

ricciardo calderaro michele
2026-01-01

Abstract

Il saggio ricostruisce l’evoluzione del giudizio di parificazione dei rendiconti regionali della Corte dei conti, mettendo in luce come quest’istituto non possa più essere considerato un mero controllo tecnico-contabile, ma debba essere interpretato come un istituto complesso di controllo-garanzia della legalità finanziaria. In origine limitata al riscontro formale tra scritture e risultati, la parificazione si è progressivamente trasformata in una verifica sostanziale dell’intera gestione finanziaria regionale, alla luce dei principi costituzionali di equilibrio, sostenibilità e trasparenza del bilancio. Quest’evoluzione è il frutto della costituzionalizzazione del bilancio, dell’incidenza del diritto dell’Unione europea e del rafforzamento della responsabilità finanziaria degli enti territoriali. In tale prospettiva, l’istituto si configura come un controllo “sul bilancio” inteso quale bene pubblico, essenziale per la verificabilità democratica delle scelte finanziarie e per la tutela dei diritti fondamentali, strettamente connessi alla disponibilità delle risorse. La parificazione diventa così momento imprescindibile per assicurare trasparenza, responsabilità politica e attendibilità della rappresentazione contabile. Nell’ambito di questa dimensione di controllo-garanzia, l’autore evidenzia con forza alcuni caratteri sostanzialmente giurisdizionali del giudizio di parificazione. Tale giudizio si svolge infatti secondo le formalità della giurisdizione contenziosa, in pieno contraddittorio tra le parti e si conclude con una decisione idonea a incidere direttamente sui saldi di bilancio e sulla sfera giuridica dell’ente. Peraltro, la possibilità di sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale conferma quest’impostazione. Ne emerge una figura ibrida, in cui controllo e giurisdizione si intrecciano. Proprio questa natura composita rende inadeguate le tradizionali categorie dogmatiche e impone una lettura funzionale dell’istituto. In questa chiave critica viene, inoltre, esaminata la sentenza n. 34 del 2024 delle Sezioni Riunite, che nega la natura giurisdizionale della parificazione: secondo l’autore, tale impostazione risulta incoerente, in quanto disconosce sul piano teorico ciò che emerge chiaramente sul piano strutturale ed effettuale.
2026
1-2026
112
140
Corte dei conti, giudizio di parificazione, bilancio pubblico, controllo garanzia
ricciardo calderaro michele
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