Alla luce dell'art. 2 terdecies d.lgs. 196/2003, il mandato post mortem può essere adottato quale utile strumento di gestione e trasmissione dell’eredità digitale. Occorre tuttavia vagliarne la validità ed efficacia di detto contratto, considerando non solo il principio mandatum morte finitur, ma soprattutto il vigente divieto di patti successori sancito dall’art. 458 c.c.: la patrimonializzazione dei dati personali induce infatti a domandarsi se quest'ultimo sia violato e, dunque, se sia ancora possibile qualificabile il mandato post mortem adottato in tale ambito come post mortem exequendum.

Natura e validità del mandato post mortem alla luce della disciplina sulla privacy

Guglielmino Lorenzo
2026-01-01

Abstract

Alla luce dell'art. 2 terdecies d.lgs. 196/2003, il mandato post mortem può essere adottato quale utile strumento di gestione e trasmissione dell’eredità digitale. Occorre tuttavia vagliarne la validità ed efficacia di detto contratto, considerando non solo il principio mandatum morte finitur, ma soprattutto il vigente divieto di patti successori sancito dall’art. 458 c.c.: la patrimonializzazione dei dati personali induce infatti a domandarsi se quest'ultimo sia violato e, dunque, se sia ancora possibile qualificabile il mandato post mortem adottato in tale ambito come post mortem exequendum.
2026
III
2
347
375
Eredità digitale; contratto; patti successori; mandato post mortem exequendum; mandato mortis causa; patrimonializzazione dei dati personali; protezione dei dati personali.
Guglielmino Lorenzo
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