Il contributo esamina l’ammissione del Procuratore generale della Corte dei conti al giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, disposta dalla sentenza n. 39/2026, interrogandosi sulla sua portata rispetto al consolidato orientamento preclusivo della partecipazione delle magistrature requirenti. Attraverso la ricostruzione dei precedenti e delle principali posizioni dottrinali, l’analisi valuta se la pronuncia segni un’apertura generale del contraddittorio costituzionale al pubblico ministero o costituisca una soluzione circoscritta alla peculiare posizione del Procuratore contabile nel giudizio dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione. Il lavoro propende per una lettura in continuità con le coordinate giurisprudenziali pregresse, valorizzando la qualità di parte nel giudizio a quo e l’assenza di poteri di impulso processuale. Al contempo, evidenzia le criticità del rilievo attribuito alla titolarità dell’interesse pubblico alla corretta gestione dei conti, riconducibile alla funzione unitaria del pubblico ministero contabile e non esclusivamente al rito considerato. La decisione offre così l’occasione per riflettere sulle prospettive di superamento dell’esclusione dell’organo requirente, nel quadro della progressiva apertura del processo costituzionale ai terzi e agli amici curiae e della valorizzazione del contraddittorio quale garanzia oggettiva di conoscenza.

L’ammissione del Procuratore contabile al giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale: verso l'apertura del processo costituzionale al pubblico ministero?

Lorenza Carucci
2026-01-01

Abstract

Il contributo esamina l’ammissione del Procuratore generale della Corte dei conti al giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, disposta dalla sentenza n. 39/2026, interrogandosi sulla sua portata rispetto al consolidato orientamento preclusivo della partecipazione delle magistrature requirenti. Attraverso la ricostruzione dei precedenti e delle principali posizioni dottrinali, l’analisi valuta se la pronuncia segni un’apertura generale del contraddittorio costituzionale al pubblico ministero o costituisca una soluzione circoscritta alla peculiare posizione del Procuratore contabile nel giudizio dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione. Il lavoro propende per una lettura in continuità con le coordinate giurisprudenziali pregresse, valorizzando la qualità di parte nel giudizio a quo e l’assenza di poteri di impulso processuale. Al contempo, evidenzia le criticità del rilievo attribuito alla titolarità dell’interesse pubblico alla corretta gestione dei conti, riconducibile alla funzione unitaria del pubblico ministero contabile e non esclusivamente al rito considerato. La decisione offre così l’occasione per riflettere sulle prospettive di superamento dell’esclusione dell’organo requirente, nel quadro della progressiva apertura del processo costituzionale ai terzi e agli amici curiae e della valorizzazione del contraddittorio quale garanzia oggettiva di conoscenza.
2026
4
71
78
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Procuratore contabile, Corte dei Conti, giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Lorenza Carucci
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