Con la sentenza in rassegna la Commissione Tributaria di Bari affronta una batteria di questioni di stretta attualità in materia di studi di settore. Il contribuente si doleva, in buona sostanza e per quanto qui interessa, delle seguenti cose: a) del fatto che non si fosse accertata la sussistenza delle gravi incongruenze tra dati risultanti dagli studi e dati dichiarati; b) del fatto che non si fosse adeguato l’accertamento alla specifica realtà dell’impresa del contribuente. La Commissione tributaria di Bari ritiene il ricorso fondato, in quanto assume che l’accertamento non potrebbe fondarsi sui soli dati degli studi, ma dovrebbero accertarsi gravi incongruenze tra dichiarato e risultante dagli studi, sulla base dell’esame della concreta situazione del contribuente. L’esame dei dati offerti in giudizio da quest’ultimo circa le caratteristiche della attività non consente di ritenere sussistenti tali incongruenze e affidabile l’accertamento, che viene annullato. In estrema sintesi, può dirsi che la soluzione adottata dai giudici pugliesi appare condivisibile negli approdi. Il percorso argomentativo e, soprattutto, alcune considerazioni svolte a complemento (specie gli incisi sulla disciplina di cui alla finanziaria 2007 che a detta della commissione muterebbe il quadro ma non sarebbero applicabili nella fattispecie) meritano invece qualche approfondimento.
La pretesa “autosufficienza” degli studi di settore, nota a Comm. trib. prov. Taranto, sez. II, 17 gennaio 2007, n. 505
MARCHESELLI, Alberto
2007-01-01
Abstract
Con la sentenza in rassegna la Commissione Tributaria di Bari affronta una batteria di questioni di stretta attualità in materia di studi di settore. Il contribuente si doleva, in buona sostanza e per quanto qui interessa, delle seguenti cose: a) del fatto che non si fosse accertata la sussistenza delle gravi incongruenze tra dati risultanti dagli studi e dati dichiarati; b) del fatto che non si fosse adeguato l’accertamento alla specifica realtà dell’impresa del contribuente. La Commissione tributaria di Bari ritiene il ricorso fondato, in quanto assume che l’accertamento non potrebbe fondarsi sui soli dati degli studi, ma dovrebbero accertarsi gravi incongruenze tra dichiarato e risultante dagli studi, sulla base dell’esame della concreta situazione del contribuente. L’esame dei dati offerti in giudizio da quest’ultimo circa le caratteristiche della attività non consente di ritenere sussistenti tali incongruenze e affidabile l’accertamento, che viene annullato. In estrema sintesi, può dirsi che la soluzione adottata dai giudici pugliesi appare condivisibile negli approdi. Il percorso argomentativo e, soprattutto, alcune considerazioni svolte a complemento (specie gli incisi sulla disciplina di cui alla finanziaria 2007 che a detta della commissione muterebbe il quadro ma non sarebbero applicabili nella fattispecie) meritano invece qualche approfondimento.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.