La sentenza del giudice trevigiano tocca il tema dell'azione sociale di responsabilità promossa da una s.r.l., chiarendo che essa è consentita, sebbene la norma novellata non la preveda espressamente (ma preveda solo l'azione da parte dei soci). Chiarisce, inoltre, che nel procedimento diretto a far valere la responsabilità sociale dell’amministratore di s.r.l., la società, se convenuta in giudizio, è litisconsorte necessaria.

Nota redazionale alla sentenza Trib. Treviso, 16 gennaio 2006

Stefano A. Cerrato
2006-01-01

Abstract

La sentenza del giudice trevigiano tocca il tema dell'azione sociale di responsabilità promossa da una s.r.l., chiarendo che essa è consentita, sebbene la norma novellata non la preveda espressamente (ma preveda solo l'azione da parte dei soci). Chiarisce, inoltre, che nel procedimento diretto a far valere la responsabilità sociale dell’amministratore di s.r.l., la società, se convenuta in giudizio, è litisconsorte necessaria.
2006
10
1878
1879
http://www.giurit.it/
procedimento civile; rito societario; istanza di fissazione dell’udienza; notificazione al curatore speciale presso la sede della società; invalidità; società; società a responsabilità limitata; azione sociale di responsabilità; legittimazione ad agire; società chiamata in giudizio; litisconsorzio necessario
Stefano A. Cerrato
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